Retrocessione volontaria del lotto PIP: la revoca della manifestazione di volontà non incide sulla procedura (TAR Puglia n. 106 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La manifestazione di volontà dell’assegnatario di procedere alla retrocessione volontaria del lotto, resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c) del Regolamento di settore, legittima l’Amministrazione a considerare l’area disponibile per una futura riassegnazione. La successiva revoca di tale manifestazione non produce effetti nell’ambito di una procedura connotata dall’interesse pubblico alla stabile assegnazione delle aree destinate a insediamenti produttivi. Ne consegue che l’assegnatario che abbia attivato il procedimento di retrocessione non può opporsi alla riassegnazione del lotto, potendo semmai agire per il recupero delle somme versate sine titulo.

Il Fatto

Una società, assegnataria dal 2003 di un lotto per insediamenti produttivi in un’area P.I.P. del Comune di Andria, aveva manifestato nell’agosto 2022 la volontà di procedere alla retrocessione volontaria dell’area, ai sensi del Regolamento di settore approvato con delibera comunale. L’Amministrazione, dopo l’attivazione del procedimento di ricognizione e la successiva scelta del lotto da parte di una controinteressata, aveva adottato una determina dirigenziale con cui disponeva il perfezionamento della procedura di retrocessione e la contestuale assegnazione dell’area alla nuova società. Avendo la ricorrente revocato la precedente manifestazione di volontà e chiesto l’annullamento in autotutela, il Comune aveva respinto l’istanza. La società impugnava sia il diniego di autotutela sia la determina, chiedendone la sospensione cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nel valutare la domanda cautelare, muove dalla considerazione che la ricorrente, manifestando la volontà di retrocedere volontariamente il lotto nei termini previsti dall’Avviso pubblico, ha legittimato l’ente comunale a intendere l’area come disponibile ad una eventuale futura riassegnazione, secondo quanto espressamente stabilito dalla disposizione regolamentare.

Il Collegio ritiene che la successiva revoca della manifestazione di volontà non produca effetti nell’ambito di una procedura caratterizzata dall’interesse pubblico alla stabile assegnazione di aree da destinare a insediamenti produttivi. La scelta dell’assegnatario di attivare il meccanismo di retrocessione determina, infatti, un affidamento dell’Amministrazione sulla disponibilità del bene, funzionale alla celere riassegnazione a soggetti interessati.

Quanto alla posizione della ricorrente, il Tribunale rileva che la stessa dispone degli opportuni strumenti per il recupero delle somme versate sine titulo all’Amministrazione comunale, potendo così ottenere tutela per via risarcitoria o restitutoria. Sulla base di tali considerazioni, la domanda cautelare viene respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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