Rinnovo permesso soggiorno, termine ordinatorio e rilievo del visto di reingresso (TAR Trentino-Alto Adige n. 77 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ha natura ordinatoria e non perentoria. La sua inosservanza non costituisce motivo ostativo all’esame nel merito dell’istanza, né richiede la dimostrazione di obiettive difficoltà o di causa di forza maggiore. Ne consegue che il visto di reingresso di cui all’art. 8, comma 3, d.P.R. n. 394/1999, ottenibile entro il medesimo termine, non può essere elevato a condizione essenziale e imprescindibile del rinnovo. Il diniego fondato essenzialmente sulla tardività della domanda è pertanto illegittimo, dovendo l’Amministrazione valutare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dalla normativa di settore.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato di durata biennale, si era allontanato dall’Italia mentre il titolo era ancora valido ed era rientrato nel territorio nazionale in regime di esenzione di visto per motivi di turismo. Avendo poi presentato istanza di rinnovo del permesso per lavoro con un ritardo superiore a dieci mesi rispetto alla scadenza, riceveva un avviso di rigetto, al quale replicava producendo documentazione lavorativa.
La Questura emetteva comunque il decreto di diniego, qualificando la fattispecie come non consentita conversione del permesso turistico in permesso per lavoro e valorizzando la tardività dell’istanza e l’assenza di un visto di reingresso. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al giudice amministrativo, deducendo la natura meramente ordinatoria del termine e l’avvenuto possesso dei requisiti reddituali e lavorativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, l’art. 5, commi 2 e 4, l’art. 22, comma 8, nonché l’art. 8, comma 3, d.P.R. n. 394/1999 e l’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 394/1999. Su questa base esamina l’assunto difensivo dell’Amministrazione, secondo cui la domanda avrebbe riguardato non il titolo per lavoro subordinato, ma quello turistico, risolvendosi in una conversione vietata.
Tale impostazione è smentita, secondo il Tribunale, dalla stessa documentazione prodotta dall’Amministrazione: l’istanza di rinnovo richiama espressamente il permesso rilasciato per il codice 16 – lavoro subordinato. Cadono quindi sia la qualificazione come conversione, sia la tesi che eleva il visto di reingresso a presupposto imprescindibile del rinnovo.
Il passaggio centrale riguarda la natura del termine. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che a sua volta condivide gli approdi della Cassazione a Sezioni Unite, il Collegio afferma che la tardività dell’istanza di rinnovo non impedisce l’esame nel merito delle ragioni dell’interessato. Il termine di sessanta giorni, osserva, non è accompagnato da alcuna decadenza né da altro elemento ostativo al compimento tardivo dell’atto.
Il Tribunale sottolinea un profilo ulteriore: la giurisprudenza richiamata ha ritenuto superflua la dimostrazione di una situazione di obiettiva difficoltà o di forza maggiore. Ne deriva che l’argomento speso nel provvedimento gravato — l’assenza di documenti giustificativi del ritardo — conferma come il fulcro del diniego risiedesse proprio nella tardività della domanda, e non in una valutazione nel merito dei requisiti.
Poiché il rinnovo è ammissibile anche oltre il termine dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, coincidente con il termine ultimo per munirsi del visto di reingresso, tale documento non può condizionare l’accoglimento dell’istanza. Il provvedimento è dunque illegittimo e viene annullato, con rinvio all’Amministrazione per la verifica delle condizioni oggettive e soggettive. Il Collegio rileva altresì che il ricorrente ha documentato capacità lavorative e reddituali e che non risultano precedenti penali o di polizia ostativi. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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