Ottemperanza al giudicato sul beneficio del docente (TAR Toscana n. 319 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando dagli atti non risulti l’esecuzione del giudicato. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine, e per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

Il Fatto

Con una sentenza del giudice del lavoro era stato accertato il diritto della ricorrente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’adozione di ogni atto necessario al godimento.

Formatosi il giudicato, la creditrice ha notificato il titolo alla sede reale dell’Amministrazione e, decorso il termine dilatorio, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo anche la nomina di un commissario e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica il presupposto dell’azione: l’inesecuzione del titolo. Dagli atti di causa non risulta che il giudicato sia stato eseguito, sicché il ricorso è fondato.

Il collegio ordina quindi al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ad ogni adempimento necessario. Il termine è funzionale a consentire all’Amministrazione un ultimo spazio di adempimento spontaneo prima dell’intervento sostitutivo.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Sulla richiesta di penalità di mora, il collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della causa. Il Tribunale dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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