Conversione del permesso stagionale e requisito delle giornate lavorative in agricoltura (TAR Toscana n. 328 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, il requisito dello svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi, posto dall’art. 24 comma 10 d.lgs. n. 286/1998, è legittimamente declinato, per i lavoratori agricoli, dalle circolari applicative in termini di giornate e non di mesi. Il criterio delle tredici giornate lavorative medie mensili e di almeno trentanove giornate nel trimestre non contrasta con la norma primaria, ma ne costituisce strumento di corretta e ragionevole applicazione, in considerazione della discontinuità che caratterizza il lavoro agricolo. La determinazione delle giornate minime tiene già conto dell’incidenza del fattore meteorologico, con la conseguenza che il lavoratore che deduca il maltempo come causa di forza maggiore impeditiva del raggiungimento del requisito è tenuto a provarlo.
Il Fatto
Un lavoratore di cittadinanza egiziana veniva assunto come operaio agricolo con contratto stagionale, alle dipendenze di una società che esercita la coltivazione di olive e kiwi. Con istanza del 28 gennaio 2025 chiedeva allo Sportello Unico per l’Immigrazione la conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato.
La domanda veniva respinta con provvedimento notificato il 22 aprile 2025. La motivazione richiamava il riscontro sulle banche dati INPS, dal quale risultava che il lavoratore non aveva effettuato il numero minimo di giornate lavorative necessarie alla conversione: media di almeno tredici giorni mensili nei tre mesi lavorativi, per un totale di trentanove giornate, come da prassi applicativa. Il lavoratore impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 24 comma 10 d.lgs. n. 286/1998 e l’omessa considerazione delle condizioni meteo avverse, che gli avevano consentito solo trenta giornate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della fattispecie disciplinata dall’art. 24 comma 10 d.lgs. n. 286/1998, che subordina la conversione a due requisiti: la presenza di un’offerta di lavoro subordinato e lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi dopo l’ingresso in Italia.
Quanto al secondo requisito, il Tribunale osserva che le circolari applicative lo declinano, per i lavoratori agricoli, in termini di giorni e non di mesi. La ragione risiede nelle peculiarità del settore, nel quale è frequente una discontinuità della prestazione legata a cause meteorologiche. Il criterio di commutazione, confermato dalla circolare n. 5969, richiede almeno tredici giornate di media per ciascun mese e almeno trentanove giornate nel trimestre.
Da qui l’infondatezza del primo motivo. La conversione dei mesi in giornate non contraddice il testo di legge, ma ne costituisce strumento necessario per una corretta e ragionevole applicazione all’agricoltura. Essa trova pieno fondamento nella norma primaria e risponde alla ratio di evitare fenomeni di abuso dell’istituto, da parte di chi potrebbe beneficiarne immediatamente dopo l’ingresso senza aver svolto neppure per un breve periodo l’attività per cui il contratto era stato stipulato. Il Collegio richiama in tal senso TAR Puglia, Lecce, III, n. 645 del 18 giugno 2020, con abbondanza di richiami, nonché TAR Marche n. 580 del 2018 e TAR Lombardia, Milano, II, n. 2634 del 2018.
Nemmeno il secondo motivo è accolto. Il Tribunale rileva anzitutto che la determinazione delle giornate minime tiene già conto dell’incidenza negativa del meteo sulla continuità dell’attività agricola. In secondo luogo, il ricorrente non ha provato il maltempo dedotto come causa di forza maggiore: i documenti allegati, destinati a comprovare le condizioni meteorologiche dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2024, non risultano presenti nel fascicolo di causa, né sono stati allegati con diversa numerazione.
Il Collegio esclude altresì la rilevanza della dichiarazione del legale rappresentante della società datrice. Essa contiene un’affermazione vaga sull’impossibilità di lavorare “per diversi giorni” o su un’attività “a giorni alterni”, priva di indicazione di date e di specifica quantificazione, e in contrasto con la contestuale dedotta impossibilità per allagamenti. Si tratta, inoltre, di dichiarazione di soggetto terzo non acquisita secondo le modalità dell’art. 63 c.p.a. Il ricorso è pertanto respinto nel merito, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.