Trasferimento d’autorità del militare e benefici legge n. 104/1992 (TAR Lombardia n. 437 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità del militare neo sergente, disposto all’esito di un concorso interno straordinario sulla base della posizione in graduatoria e delle scelte di sede espresse dall’interessato, costituisce esercizio di ampia discrezionalità organizzativa e non richiede specifica motivazione in ordine alle esigenze personali e familiari del dipendente. La posizione soggettiva del militare è recessiva rispetto all’interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio, potendo la scelta amministrativa essere censurata solo nei ristretti limiti dell’oggettiva irrazionalità. La preventiva accettazione delle regole della procedura concorsuale, che contemplano il reimpiego sull’intero territorio nazionale e il venir meno dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 goduti nella precedente categoria, esclude la configurabilità di eccesso di potere e di difetto di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio presso un reggimento di fanteria, ha partecipato al concorso interno straordinario per sergenti dell’Esercito indetto per l’anno 2022. All’esito del corso, l’amministrazione ha disposto il suo trasferimento, con decorrenza dal 18.12.2024, presso un reggimento di supporto tattico e logistico situato in altra sede.

Il militare ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Ha rappresentato la propria situazione familiare: padre separato di due figli, il maggiore orfano di madre e convivente, il minore, undicenne, affetto da autismo, con benefici riconosciuti ai sensi della legge n. 104/1992. Il Ministero della Difesa si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso, muovendo dall’art. 2197-sexies del d.lgs. n. 66/2010 e dalla circolare istitutiva del corso, che all’art. 4 prevede l’assegnazione ai reparti d’impiego sull’intero territorio nazionale, in base alla pianificazione del Dipartimento e alla graduatoria di fine corso. I criteri attuativi hanno poi stabilito che l’assegnazione avviene secondo l’ordine di graduatoria e le scelte di sede espresse dagli interessati, per un massimo di cinque.

La Corte ha rilevato che l’assegnazione è avvenuta in applicazione delle regole che l’amministrazione si era data: il ricorrente non aveva espresso alcuna preferenza di sede. Il richiamo ai criteri è stato ritenuto sufficiente a giustificare la decisione, qualificata come trasferimento d’autorità, dunque come ordine.

Il Tribunale ha richiamato il principio per cui i trasferimenti d’autorità dei militari non richiedono particolare motivazione, essendo l’interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio prevalente sugli altri interessi del subordinato (Cons. Stato, Sez. II, n. 1796 del 2021). Ha inoltre osservato che, a fronte dell’ampia discrezionalità amministrativa, la posizione del singolo militare è recessiva e la scelta è censurabile solo nei limiti dell’oggettiva irrazionalità (Cons. Stato, Sez. IV, n. 623 del 2011; Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2018).

Quanto ai benefici connessi alla condizione del figlio minore, l’art. 5, lett. d), dei criteri ha precisato che, per effetto della novazione del rapporto conseguente al corso, la fruizione di normative speciali — art. 33 della legge n. 104/1992, legge n. 267/2001 e art. 42-bis — nella precedente categoria non pregiudica la valutazione sul reimpiego, con revoca dei benefici dalla data di attuazione del provvedimento di impiego. Tali regole, non contestate e conosciute, sono state consapevolmente accettate dal ricorrente con la partecipazione alla procedura (Cons. Stato, Sez. VI, n. 287 del 2025; TAR Toscana n. 136 del 2024).

Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato e respinto, con integrale compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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