Proroga dei termini per il deposito della CTU e trasmissione del ricorso alla Sezione seconda (TAR Sardegna n. 690 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga dei termini per il deposito della consulenza tecnica d’ufficio può essere concessa dal giudice amministrativo una sola volta, quando la richiesta del consulente sia meritevole di accoglimento. Il provvedimento che accorda la proroga deve essere assistito da un termine finale perentorio, decorso il quale l’incarico è revocato e la causa viene trattenuta per la decisione. La rimodulazione del calendario peritale rientra nei poteri ordinatori del collegio e non incide sulla competenza funzionale, sicché il giudice che ha disposto la consulenza può limitarsi a trasmettere il fascicolo alla sezione competente per la trattazione del merito.
Il Fatto
Il Comune di Villaputzu ha adito il TAR Sardegna, Sezione Prima, per sentire accertare l’inadempimento della società Va.Tur. Porto Corallo s.r.l. agli obblighi derivanti dalla Convenzione di lottizzazione rep. n. 249549 del 20.6.1980 e successivi atti aggiuntivi, nonché la condanna della stessa al risarcimento del danno patrimoniale in favore dell’ente locale per l’importo di Euro 456.536,00.
Il giudizio è stato istruito con l’ordinanza collegiale n. 661 del 2025, che ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, rinviando il ricorso all’udienza pubblica del 18.2.2026. Con successiva ordinanza n. 223 del 4 febbraio 2026 il collegio ha accolto una prima istanza di proroga dei termini per il deposito della CTU, rinviando la trattazione all’udienza pubblica del 24.6.2026. Il consulente tecnico d’ufficio, nominato con il medesimo provvedimento, ha tuttavia presentato una nuova richiesta di proroga in data 14.3.2026.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha valutato la nuova richiesta di proroga presentata dal CTU e l’ha ritenuta meritevole di accoglimento, pur sottolineando la necessità di definire un calendario definitivo per la conclusione dell’incarico peritale. L’ordinanza rimodula i termini già fissati con la precedente ordinanza collegiale n. 223 del 2026, stabilendo che entro il 15.6.2026 il consulente debba inviare la bozza di CTU ai consulenti tecnici di parte; entro il 30.6.2026 i consulenti di parte potranno depositare eventuali osservazioni; entro il 15.7.2026 dovrà essere depositata la relazione peritale definitiva presso la Segreteria della Sezione Prima.
Con riferimento al mancato rispetto del nuovo cronoprogramma, il tribunale ha espressamente statuito che non saranno concesse ulteriori proroghe e che, in difetto di deposito della consulenza, l’incarico sarà revocato. Il provvedimento chiarisce quindi il carattere perentorio dei nuovi termini, ponendo un limite invalicabile alla fase istruttoria.
Quanto al rito, l’ordinanza dispone che la data dell’udienza di trattazione della causa sarà fissata dal Presidente della Sezione Seconda, alla quale il ricorso è trasmesso per competenza. La statuizione implica che il collegio, pur avendo provveduto sull’istanza istruttoria, non trattenga la causa per la decisione, ma rimette gli atti alla sezione funzionalmente competente, nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario.
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Nota della Redazione
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