Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del docente (TAR Marche n. 398 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso è procedibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato il mancato adempimento e non opposte dall’Amministrazione ragioni contrarie alla spettanza della pretesa, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale al giudicato, assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va invece rigettata quando non emergono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, risultando sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro, con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 60/2025, ha dichiarato il diritto del ricorrente di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 15.04.2025, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria dell’11.12.2025.

Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza opporre alcuna difesa nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa giudiziaria è infatti decorso il termine di 120 giorni prescritto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, condizione che legittima l’azione di ottemperanza.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. La circostanza che l’Amministrazione si sia costituita solo formalmente, senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, ha confermato l’assenza di contestazioni sul diritto azionato.

Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine ha assegnato il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.

È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. La sola nomina del commissario è stata reputata sufficiente in funzione acceleratoria. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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