Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su beneficio docente (TAR Marche n. 393 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve provare l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo e l’inerzia dell’amministrazione. Accertata la mancata esecuzione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e, per il caso di perdurante inadempimento, nomina il Commissario ad acta. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 deve essere decorso prima della proposizione del ricorso. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata quando la sola nomina del Commissario ad acta appaia sufficiente a stimolare il sollecito adempimento.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme ivi liquidate per gli anni scolastici accertati. La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

Notificato il titolo all’amministrazione, questa non ha provveduto al pagamento. La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie alla pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’istanza è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Tale termine dilatorio costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione di ottemperanza.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non risultando eseguito il titolo giudiziale. Alla costituzione puramente formale dell’amministrazione non ha fatto seguito alcuna deduzione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa economica vantata dalla parte ricorrente.

Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine ha assegnato il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero. Il Commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, dopo l’inutile decorso del termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.

È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la sola nomina del Commissario. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese del giudizio, distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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