Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul bonus docenti (TAR Marche n. 394 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, senza che assuma rilievo la circostanza che l’Amministrazione si sia costituita solo formalmente. Accertato il mancato adempimento del giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, assegna un termine per l’ottemperanza e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il Commissario ad acta. L’inottemperanza giustifica altresì la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro ha riconosciuto alla parte ricorrente il diritto di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati, ponendo a carico della parte resistente le spese di lite con distrazione ai procuratori antistatari.
Su quella sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale. La parte ricorrente deduce che l’Amministrazione non ha eseguito il titolo e propone ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di rito. Il ricorso è procedibile, poiché tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. La decisione si fonda sul riscontro dei presupposti di legge e, in particolare, sul decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, salve le somme eventualmente già corrisposte. Il Collegio assegna a tal fine il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Il Commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Quanto alle spese, il Collegio rileva che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso e condanna l’Amministrazione resistente al relativo pagamento. Le spese sono liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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