Il vincolo di destinazione su beni gravati da uso civico prevale sulla disciplina urbanistica e la SCIA non richiede il preavviso di rigetto (TAR Abruzzo n. 129 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di destinazione apposto all’alienazione di un bene gravato da uso civico, dedotto quale condizione dell’alienazione stessa, prevale sulla disciplina urbanistica comunale e si estende all’intero manufatto realizzato sul terreno, ivi compresi tutti i locali della sede. Ne consegue il legittimo esercizio del potere inibitorio dell’amministrazione rispetto alla SCIA alternativa al permesso di costruire volta al mutamento di destinazione d’uso di una porzione dell’immobile. La segnalazione certificata di inizio attività, in quanto dichiarazione del privato ammessa direttamente dalla legge, non è assimilabile a un’istanza di parte e pertanto non impone all’amministrazione, che intenda esercitare i poteri di controllo e inibitori, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 né la comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Una società, titolare di una scuola di sci, presentava al SUAP una SCIA alternativa al permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso di una porzione della propria sede, da uffici e servizi a bar e tavola calda, con interventi di restauro e risanamento conservativo. L’amministrazione comunale comunicava l’esito negativo della segnalazione con effetti inibitori, richiamando il divieto di svolgere attività commerciale nei locali della scuola di sci. La società proponeva ricorso, deducendo la violazione della disciplina urbanistica e dei principi partecipativi, e con motivi aggiunti impugnava anche il successivo annullamento in autotutela di una distinta comunicazione relativa a una diversa attività di noleggio sci.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ammesso l’intervento ad opponendum di due operatori economici titolari di un interesse qualificato al mantenimento degli effetti inibitori, in quanto autorizzati a esercitare la medesima attività commerciale nel comprensorio sciistico.
Nel merito, il Collegio ha respinto il primo motivo, affermando che il vincolo di destinazione apposto all’alienazione di terre civiche costituisce una disciplina speciale che prevale sulla normativa urbanistica. La destinazione a uso collettivo del bene, preservata dal vincolo, è stata ribadita quale condizione dell’alienazione dell’area e la sua portata si estende all’intero manufatto, rendendo legittimo il diniego opposto al cambio di destinazione d’uso.
Quanto ai motivi concernenti la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e dei diritti partecipativi, il Tribunale ha escluso l’applicabilità del preavviso di rigetto alla SCIA, in quanto la segnalazione non origina alcun procedimento autorizzatorio. L’amministrazione che esercita i poteri inibitori successivi non è pertanto tenuta a comunicare i motivi ostativi, né a garantire un contraddittorio procedimentale preventivo.
Da ultimo, il Collegio ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, rilevando che il medesimo atto era già stato incardinato come ricorso autonomo dinanzi allo stesso Tribunale, determinando una duplicazione di giudizi per ragioni di economia processuale.
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Nota della Redazione
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