Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del docente (TAR Marche n. 501 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile solo quando sia decorso, dopo la notifica del titolo all’Amministrazione, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il difetto di esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine per l’adempimento. Qualora l’inerzia perduri, la tutela è assicurata mediante la nomina di un commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore. La mera costituzione formale dell’Amministrazione, senza contestazione della pretesa, non esime dall’obbligo di eseguire il giudicato e giustifica la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Un gruppo di ricorrenti ha agito davanti al TAR Marche per ottenere l’esecuzione di una sentenza resa dal giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il loro diritto a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme liquidate in sentenza per gli anni scolastici considerati.
La sentenza, regolarmente notificata, è divenuta definitiva. L’Amministrazione non ha però eseguito il titolo e i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con sola memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa, è decorso il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Questa verifica preliminare delimita l’accesso al giudizio di ottemperanza e ne condiziona la stessa proponibilità.
In via preliminare, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente a due ricorrenti, per le quali, nelle more del giudizio, era stata dichiarata in atti l’avvenuta corresponsione delle somme dovute in base al titolo azionato.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice amministrativo ha rilevato che il titolo indicato in epigrafe non era stato eseguito e che l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, il difetto di contestazione ha confermato l’inadempimento.
Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme già corrisposte, assegnando un termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvede, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato. Quanto alle spese, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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