Il giudicato non si fa valere impugnando l’intimazione ma agendo per l’esecuzione (TAR Lombardia n. 2952 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento è atto della riscossione che rende esigibili crediti già accertati con atti presupposti e risulta impugnabile per vizi propri, quali il difetto di notifica degli atti presupposti, la prescrizione, la decadenza e i vizi formali dell’atto esattivo, non già per rimettere in discussione il merito della pretesa creditoria quando gli atti di determinazione del prelievo sono divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione o per esito sfavorevole dei giudizi. La violazione del giudicato non costituisce vizio proprio dell’intimazione di pagamento, quando il debito continui a risultare iscritto nei registri di AGEA: la sede propria per rimuovere detto inadempimento è l’azione diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato e la cancellazione dei debiti dai registri, non l’impugnazione dell’atto di riscossione dinanzi al giudice amministrativo. Il principio di definitività degli atti amministrativi e di certezza dei rapporti giuridici ostano alla riproposizione indefinita delle medesime censure attraverso atti successivi della catena della riscossione.
Il Fatto
Una società agricola impugnava dinanzi al TAR Lombardia l’intimazione di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione nel 2023, per complessivi euro 219.285,68, relativa al prelievo supplementare latte per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 2000-2001 e 2003-2004, nonché gli atti presupposti, fra cui ruoli, cartelle e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La ricorrente deduceva, tra l’altro, la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 5 del 2009, che avrebbe accertato il diritto delle aziende agricole a essere integralmente pagate per le consegne di latte, nonché la prescrizione del credito e l’incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente confermato la giurisdizione del giudice amministrativo, vertendo le censure sulla legittimità dell’azione amministrativa di AGEA nella determinazione e riscossione del prelievo. Ha respinto l’eccezione di superamento dei limiti dimensionali del ricorso, in ragione della complessità della materia e del numero delle annate coinvolte.
Il collegio ha quindi applicato il filtro di ammissibilità proprio dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento: atto che rende esigibili crediti già accertati, essa è impugnabile per vizi propri ma non consente di rimettere in discussione il merito della pretesa quando gli atti di determinazione del prelievo sono divenuti definitivi. Ne ha tratto la declaratoria di inammissibilità dei motivi relativi all’incompatibilità con il diritto dell’Unione, al ricalcolo del prelievo, al difetto di istruttoria e alla domanda di risarcimento del danno.
Quanto alla dedotta violazione del giudicato, il TAR ne ha escluso la configurabilità come vizio proprio dell’intimazione: l’atto di riscossione esegue formalmente ciò che il registro dei debiti indica come dovuto, sicché l’eventuale inadempimento è ascrivibile alla mancata esecuzione del giudicato da parte di AGEA, che non ha cancellato i debiti dai propri registri. La sede corretta per rimuovere detto inadempimento è l’azione esecutiva dinanzi al giudice ordinario, come dimostrato dal percorso seguito dalle altre aziende parti della medesima sentenza n. 5 del 2009, conclusosi con la condanna di AGEA alla cancellazione dei debiti. La ricorrente, invece, aveva già impugnato le cartelle presupposte, con esito sfavorevole o con declaratoria di inammissibilità, con conseguente definitività delle stesse: consentire la riproposizione della censura attraverso l’intimazione significherebbe eludere la definitività degli atti amministrativi e delle pronunce giurisdizionali.
Quanto all’annata 2003-2004, non coperta dal giudicato, il TAR ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione: applicabile è il termine ordinario decennale, decorrente dalla perenzione del precedente ricorso (05.03.2012), al netto dei periodi di sospensione legalmente previsti, sicché l’intimazione del 14.02.2023 risultava tempestiva. Irrilevante è stato infine ritenuto il richiamo alla pendenza dell’istanza di composizione transattiva, che non incide sull’esigibilità del credito.
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Nota della Redazione
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