Consolidamento della SCIA per impianti 5G e inefficacia del divieto tardivo (TAR Toscana n. 1741 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Anche in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, la segnalazione certificata di inizio attività presentata ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 si consolida una volta decorso il termine di trenta giorni di cui all’art. 19, co. 6-bis, della legge n. 241/1990, entro il quale l’amministrazione è tenuta a comunicare un provvedimento inibitorio o conformativo. Decorso tale termine senza alcun atto ostativo, il potere primario si consuma e l’ente locale può incidere sull’assetto formatosi solo nel rispetto delle condizioni formali e sostanziali dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il divieto di prosecuzione adottato tardivamente è pertanto inefficace ai sensi dell’art. 2, co. 8-bis, della legge n. 241/1990, non potendo il parere endoprocedimentale della commissione edilizia integrare da solo un motivato provvedimento di divieto.
Il Fatto
Due società titolari di un impianto di telecomunicazioni presentano al Comune, in data 6.08.2024, una SCIA ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 per l’adeguamento tecnologico della stazione radio base finalizzato alla trasmissione in 5G. L’intervento prevede demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti e realizzazione di una nuova infrastruttura ancorata al torrino sommitale.
Contestualmente le società chiedono l’autorizzazione paesaggistica, il parere ARPAT sui limiti di radioesposizione e i nulla osta di ENAC e Aeronautica militare. Tali atti di assenso sopravvengono in modo non contestuale: ARPAT il 13.09.2024, autorizzazione paesaggistica il 6.02.2025, ENAC il 5.06.2025, Aeronautica militare il 12.08.2025. Decorsi trenta giorni dall’ultimo assenso, nel settembre 2025 le segnalanti dichiarano il consolidamento della segnalazione. Solo allora il Comune adotta, il 14.10.2025, un provvedimento di diffida all’avvio dei lavori, richiamando un parere della commissione edilizia. La SCIA viene impugnata dinnanzi al TAR Toscana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo. La SCIA in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica si consolida decorso il termine di trenta giorni fissato dall’art. 19, co. 6-bis, della legge n. 241/1990, entro cui l’amministrazione deve comunicare, sussistendone i presupposti, un provvedimento inibitorio o conformativo. A sostegno il TAR richiama propri precedenti di altri plessi (TAR Piemonte n. 743 del 2026, TAR Puglia, Lecce, n. 218 del 2026, TAR Campania, Salerno, n. 2402 del 2024).
Nel caso concreto, nei trenta giorni successivi alla presentazione della segnalazione e all’emissione dei vari atti di assenso, il Comune non ha adottato alcun provvedimento inibitorio né ha trasmesso contestazioni o richieste di integrazione. L’amministrazione si è limitata a evocare tardivamente il divieto dell’art. 69, co. 5, del regolamento edilizio, con atto privo di rilevanza esterna.
Il parere della commissione edilizia richiamato nel provvedimento impugnato è atto di rilievo meramente endoprocedimentale, non idoneo a integrare da solo i «motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività» previsti dall’art. 19, co. 3, della legge n. 241/1990 e dall’art. 45, co. 3, del d.lgs. n. 259/2003.
Escluso il potere inibitorio, l’unica via residua era l’autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che avrebbe richiesto la puntuale esternazione dell’interesse pubblico attuale e il bilanciamento con l’interesse del privato. Nel provvedimento impugnato manca qualsiasi riferimento a tali valutazioni.
Il TAR applica quindi l’art. 2, co. 8-bis, della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 120/2020: decorso il termine per provvedere, il potere primario si consuma e il diniego tardivo è inefficace, vizio più radicale dell’annullabilità e rilevabile d’ufficio. Il provvedimento è dunque dichiarato inefficace; la seconda censura, proposta in via subordinata, resta assorbita.
Nota della Redazione
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