Obbligo PA di eseguire giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Marche n. 556 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, proposto davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., è procedibile quando sia decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Accertato il mancato adempimento, il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine assegnato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta quale organo straordinario dell’esecuzione. L’amministrazione che non abbia opposto alcuna ragione contraria, limitandosi a una costituzione formale, non può sottrarsi all’esecuzione dovuta.

Il Fatto

La ricorrente ha agito davanti al TAR Marche per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 — la cosiddetta carta docente — e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato all’assegnazione delle relative somme per gli anni scolastici di riferimento.

La sentenza, notificata e non appellata, era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale. Poiché l’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza contrastare nel merito la pretesa; la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 23 aprile 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notificazione della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine di centoventi giorni richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Tale condizione, che segna il momento a partire dal quale l’inerzia dell’amministrazione diviene azionabile, risultava integralmente soddisfatta.

Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato, poiché il titolo indicato in epigrafe non era stato eseguito. Il TAR ha osservato che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine sopra richiamato, l’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Collegio ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine, ha assegnato il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, e provvederà entro i successivi centoventi giorni ad adottare ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con liquidazione di euro 800,00 per compensi, oltre accessori, e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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