Ottemperanza al giudicato e accredito sulla carta del docente (TAR Lombardia n. 1953 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore, da intendersi quale atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Tale nozione va tenuta distinta dalla spedizione in forma esecutiva: dopo le modifiche recate dalla c.d. riforma Cartabia all’art. 475 cod. proc. civ., quest’ultima non è più necessaria per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile. Non sussiste, pertanto, alcun profilo di incompatibilità tra la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’attuale assetto dell’art. 475 cod. proc. civ. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo annuo corrispondente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Formatosi il giudicato, come da attestazione della cancelleria, il titolo è stato notificato al Ministero. Il ricorrente lamenta che l’amministrazione non ha provveduto all’accredito della somma. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza contestare l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio dichiara il ricorso procedibile. Tra la notifica della sentenza, utilizzata quale titolo esecutivo, e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Il Tribunale affronta quindi la questione della corretta individuazione del dies a quo. L’art. 14 d.l. n. 669/1996 richiama il “titolo esecutivo” nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. La nozione si distingue dalla spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 cod. proc. civ. richiedeva affinché le sentenze potessero essere portate a esecuzione secondo il rito civile.

Il Collegio osserva che, dopo le modifiche della c.d. riforma Cartabia all’art. 475 cod. proc. civ., la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Ne deriva che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale previsione: il termine di 120 giorni inizia a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il Collegio richiama, in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.

Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo per la parte di interesse. Il Tribunale accoglie dunque la domanda e adotta le misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni; nessun compenso è dovuto, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali.

Quanto alle spese, il Ministero è condannato alla rifusione, con liquidazione che tiene conto della natura minima e stereotipata delle controversie in materia, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 474 c.p.c.

Tutte le 292 sentenze sull'art. 474 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *