Esecuzione del giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1510 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio. La mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza che impone l’accredito delle somme sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente integra la violazione dell’art. 114 cod. proc. amm.. Decorso inutilmente il termine assegnato, è doverosa la nomina sin d’ora di un commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, perché provveda in via sostitutiva a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario, affidato a un dipendente pubblico, resta compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Torino, in data 13 febbraio 2025, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito, sulla carta elettronica del docente, dell’importo di euro 500, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, con riferimento all’anno scolastico 2023/2024.

Il titolo è stato notificato in data 15 febbraio 2025 mediante posta elettronica certificata al Ministero presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso, il 18 febbraio 2026, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale e ritualmente notificata al soggetto soccombente.

Il Collegio verifica la decorrenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, spirato senza esito prima della proposizione del ricorso. Sulla mancata ottemperanza non sussiste contestazione tra le parti.

Va dunque ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, accreditando sulla carta elettronica le somme liquidate, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il quale provvederà a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10/03/2014 n. 55, per le cause di valore inferiore a euro 1.100,01, soggetti a dimidiazione e ridotti in ragione della marcata serialità della controversia e della difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie. Il Tribunale manda infine alla Segreteria affinché trasmetta il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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