Immissioni acustiche da impianti produttivi e obbligo di bonifica acustica (TAR Lombardia n. 2840 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli impianti di climatizzazione posti al servizio di un’attività produttiva rientrano tra le fonti sonore assoggettate ai valori limite differenziali di immissione di cui all’art. 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997, non essendo invocabile la deroga del comma 3, che esclude la rumorosità estranea alle esigenze produttive, commerciali e professionali. Accertato il superamento del differenziale nel periodo notturno, l’attività assume carattere rumoroso e il Comune può vietarla o subordinarla a limitazioni ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Polizia Urbana. L’erronea indicazione del destinatario nell’ordinanza non ne determina l’illegittimità quando il soggetto effettivo abbia avuto piena contezza del provvedimento e abbia partecipato al procedimento. Eseguito il piano di bonifica, l’ordinanza perde efficacia e il Comune non è tenuto ad adottare alcun ulteriore provvedimento, risultando inammissibile la domanda contra silentium.
Il Fatto
Le società ricorrenti operano nel settore della confezione e vendita di abbigliamento presso unità immobiliari site nel Comune di Garlate. A seguito delle lamentale di alcuni occupanti di abitazioni vicine, l’ARPA effettuava tre sopralluoghi e, con relazione del 21 marzo 2022, accertava il superamento del limite differenziale di immissione nel periodo notturno, imputandolo agli impianti di climatizzazione dello stabilimento e sollecitando l’adozione di provvedimenti comunali.
Il Comune emetteva quindi l’ordinanza n. 2/22, contestando il superamento dei limiti e ordinando la predisposizione di un piano di bonifica acustica, con limitazione del funzionamento degli impianti esterni a determinate fasce orarie feriali. Le società impugnavano l’ordinanza e la successiva nota comunale, chiedendo l’annullamento. Dopo l’attuazione del piano di risanamento e il parere positivo di ARPA, le ricorrenti invitavano il Comune ad adottare i provvedimenti conseguenti; di fronte al silenzio, proponevano ricorso per motivi aggiunti contra silentium.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina congiuntamente il ricorso impugnatorio e quello avverso il silenzio. Sull’ordinanza, i giudici rigettano il primo motivo relativo all’erronea indicazione del destinatario. ARPA aveva indicato nel verbale la società capogruppo invece della controllata effettiva conduttrice dell’immobile, ma quest’ultima aveva chiesto copia del verbale, presentato osservazioni e chiesto la revoca del provvedimento: ha quindi avuto piena contezza dell’atto, dimostrata dall’attuazione del piano di bonifica. L’errore non vizia l’ordinanza, che ha raggiunto il suo scopo.
Quanto alla mancata indicazione delle norme attributive del potere, il Collegio osserva che essa non determina illegittimità, dovendosi verificare in concreto la competenza all’adozione dell’atto, nella specie di evidente titolarità del Comune; né erano stati dedotti vizi di competenza.
Sul secondo motivo, il Tribunale precisa che la fonte sonora è costituita da tre unità esterne con funzione di pompa a servizio dell’impianto di climatizzazione dello stabilimento. Trattandosi di macchinari funzionalmente connessi alle esigenze produttive, è pacificamente applicabile l’art. 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997, senza che possa invocarsi la deroga del comma 3 per la rumorosità estranea a tali esigenze.
Il terzo motivo è parimenti infondato. L’art. 18 del Regolamento di Polizia Urbana consente al Comune di vietare o subordinare a limitazioni l’esercizio di attività che producano rumori incomodi e il funzionamento di macchine rumorose. Accertato il superamento del differenziale notturno, dato pacifico e non contestato, l’attività deve considerarsi rumorosa in tale fascia. Le fasce orarie imposte risultano così legittime.
Passando alla domanda contra silentium, il Collegio rileva che l’efficacia dell’ordinanza sarebbe cessata con l’esecuzione delle opere di bonifica. Attuato il piano, il Comune non era tenuto ad adottare alcun ulteriore provvedimento di contenuto autoritativo, dovendo semmai prendere atto di uno stato di fatto. La domanda è pertanto inammissibile, per assenza dell’obbligo di provvedere. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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