Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità: dichiarazione senza condanna alla rifusione delle spese (TAR Sardegna n. 110 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, resa dalla parte ricorrente prima della decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In tale evenienza, il giudice provvede con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. Il regolamento delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, ma in caso di mancata costituzione della parte resistente e di richiesta di compensazione avanzata dalla parte ricorrente, non vi è luogo a condanna alla rifusione delle spese di lite.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un ricorso proposto dinanzi al TAR Sardegna, Sezione Seconda, da una parte ricorrente che impugnava una serie di atti in materia edilizia e urbanistica: una relazione istruttoria del Dirigente del Settore edilizia privata del Comune di La Maddalena, risalente al 9 marzo 2016, unitamente agli strumenti urbanistici generali (piano di fabbricazione, piano urbanistico comunale vigente e piano urbanistico adottato), nella parte in cui subordinavano la realizzazione di interventi di demolizione, ricostruzione ed ampliamento nelle zone “C” alla predisposizione di un piano particolareggiato o di lottizzazione.
L’istruttoria controversa imponeva, in particolare, che l’attività edilizia fosse subordinata all’approvazione di un piano di lottizzazione esteso ad almeno un ettaro. Il Comune di La Maddalena non si costituiva in giudizio. Nelle more del processo, la parte ricorrente, con nota depositata il 21 novembre 2025, dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la dichiarazione della parte ricorrente, ha ritenuto di dover dare atto della sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. La decisione si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede l’improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti.
La pronuncia è stata resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., che consente al giudice di adottare una sentenza in forma contratta quando ravvisi la manifesta fondatezza dell’esito processuale. L’istituto della improcedibilità opera come strumento di definizione del processo quando la situazione sostanziale dedotta in giudizio viene meno per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso.
Quanto al regime delle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, considerando sia la richiesta formulata dalla parte ricorrente sia la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato. Tale soluzione si rende doverosa in assenza di una parte resistente che abbia svolto attività difensiva e in presenza di una dichiarazione unilaterale della ricorrente che non consente di ravvisare una soccombenza sostanziale.
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Nota della Redazione
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