Indennizzo da ritardo e risarcimento danni: l’inerzia del privato esclude la responsabilità (TAR Puglia n. 507 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ritardo nell’iscrizione nel registro regionale delle strutture socio-assistenziali non integra di per sé una lesione risarcibile, poiché l’autorizzazione al funzionamento già determina la legittimità dell’esercizio dell’attività, mentre l’iscrizione costituisce condizione solo per stipulare convenzioni con enti pubblici e per l’accreditamento. La domanda risarcitoria per danno da ritardo ex art. 30 c.p.a. richiede la prova della lesione di una posizione giuridica rilevante e del nesso causale, non potendosi configurare alcun meccanismo compensativo automatico. Il mancato azionamento del potere sostitutivo entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale, ex art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013, preclude il riconoscimento dell’indennizzo da mero ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990.
Il Fatto
La società titolare e la cooperativa sociale gestrice di una ludoteca per minori chiedevano il risarcimento del danno e l’indennizzo per il ritardo con cui il Comune aveva definito il procedimento di autorizzazione e convalida e la Regione aveva provveduto all’iscrizione nel registro regionale. Le ricorrenti lamentavano di non aver potuto legittimamente esercitare l’attività e di aver perso la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici tramite convenzioni. Il contratto di affitto di ramo d’azienda era stato stipulato nel 2022 ma il cambio di gestore era stato comunicato solo ad aprile 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente chiarito che il ritardo nell’iscrizione non precludeva l’esercizio dell’attività: l’art. 49, comma 2, L.R. n. 19/2006 riconduce all’autorizzazione la legittimità dell’esercizio, mentre l’iscrizione, ai sensi dell’art. 53, comma 6, è necessaria solo per convenzionarsi con enti pubblici. La lettura sostenuta dalle ricorrenti, basata su una formulazione non più vigente, è stata ritenuta macroscopicamente infedele. Quanto alle voci di danno, i costi allegati non erano supportati da idonea documentazione contabile e bancaria.
Sotto il profilo dell’illecito extracontrattuale, la condotta dell’amministrazione deve essere non solo non iure ma anche contra ius, ossia lesiva di una posizione giuridica rilevante: la richiesta risarcitoria appariva focalizzata sull’impossibilità di operare tout court, ma tale lesione non sussisteva, potendo l’attività privata essere svolta sin dal rilascio dell’autorizzazione.
Quanto alla lamentata perdita di opportunità di attività convenzionata, l’inerzia comunicativa delle ricorrenti, che avevano omesso per oltre un anno di segnalare il cambio di gestore, ha interrotto il nesso causale tra la condotta degli enti e il danno. La mancata tempestiva iscrizione derivava principalmente dal loro comportamento negligente, essendo la comunicazione possibile anche tramite PEC.
Infine, il Collegio ha escluso l’indennizzo da ritardo: l’art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013 condiziona il riconoscimento all’azionamento del potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni, requisito non integrato nel caso di specie. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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