Il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis deve superare il sindacato sull’effettività delle esigenze di servizio (TAR Lazio n. 11105 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, richiesto da un appartenente alle Forze di Polizia, può fondarsi su motivate esigenze organiche o di servizio ai sensi dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017. Tale speciale regime non esonera l’amministrazione dall’obbligo di una motivazione congrua e specifica: il diniego non può essere sorretto da clausole di stile o formule generiche, ma deve dare conto delle effettive esigenze organizzative, indicate con riferimento allo specifico ruolo e all’ufficio di assegnazione del richiedente e alla possibilità di far fronte alla sua temporanea assenza con ragionevoli misure organizzative. La valutazione deve essere tanto più accurata quando sussistono carenze organiche nella sede di possibile destinazione.
Il Fatto
Un agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Roma, addetto al Corpo di Guardia con compiti di registrazione dell’utenza, chiedeva ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 l’assegnazione temporanea presso gli uffici della Polizia di Stato di Lecce, dove risiedeva il nucleo familiare. L’amministrazione rigettava l’istanza, deducendo generiche carenze di organico della Questura di Roma e le esigenze connesse al Giubileo. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare e l’ordine di riesame, l’amministrazione disponeva l’assegnazione temporanea, ma con riserva di rivedere la posizione all’esito dell’udienza di merito. Il ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama il quadro normativo: l’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 riconosce al genitore di figlio fino a tre anni la possibilità di ottenere l’assegnazione temporanea presso la sede nella quale risiede la famiglia, salvo casi o esigenze eccezionali. Per gli appartenenti alle Forze di Polizia, l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017 prevede che l’assegnazione possa essere negata per motivate esigenze organiche o di servizio.
La giurisprudenza citata chiarisce che tale speciale regime non è uno svincolo dall’obbligo motivazionale: la differenza sta nella mancata riproduzione dell’aggettivo “eccezionali”, che valorizza l’ordinarietà della prevalenza dell’interesse amministrativo, ma l’amministrazione deve sempre operare un’effettiva e concreta ponderazione dei profili organizzativi. Il diniego richiede un apparato motivazionale che renda intellegibili le specifiche esigenze, soprattutto quando la decisione incide su interessi con copertura costituzionale come l’unità familiare.
Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato si fondava sul richiamo alle peculiarità del territorio di Roma e sul generico riferimento alla carenza di organico complessivo della Questura, senza alcuna indicazione sulle carenze nel ruolo di appartenenza del ricorrente o sulla situazione dell’ufficio dove prestava servizio. La Corte rileva che l’amministrazione ha omesso di illustrare le ragioni per cui il trasferimento avrebbe inciso effettivamente sulle esigenze funzionali, anche in considerazione delle mansioni esecutive svolte dall’istante, non connesse all’ordine pubblico.
Il Collegio evidenzia l’inadeguatezza istruttoria anche con riferimento alle possibilità di destinazione: la stessa amministrazione aveva riferito di carenze organiche presso altri uffici della Provincia di Lecce, circostanza che rendeva necessario valutare l’idoneità del trasferimento a soddisfare anche l’interesse pubblico. La fondatezza delle censure è corroborata dal fatto che, dopo l’ordine di riesame in sede cautelare, l’amministrazione ha superato le ragioni ostative e disposto l’assegnazione temporanea. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con conseguente dovere di eliminare la riserva apposta nel provvedimento di assegnazione del 29 luglio 2025.
Nota della Redazione
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