Non abilitazione scientifica: sindacato limitato al merito tecnico della Commissione (TAR Lazio n. 14000 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale, essendo espressione di discrezionalità tecnica nella peculiare forma di valutazioni specialistiche di alto profilo, è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti del riscontro estrinseco della non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità. Nell’ambito di una procedura a carattere abilitativo e non concorrenziale, la valutazione sulla qualità “elevata” della produzione scientifica, resa ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 120/2016, non è sindacabile nel merito ove risulti attendibile. L’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione può essere legittimamente desunto dall’ordine dei nomi degli autori, secondo la prassi accademica che attribuisce al primo e all’ultimo autore il maggior rilievo nella ricerca, quando il contributo personale non sia altrimenti specificato.
Il Fatto
Il ricorrente, già professore associato di cardiochirurgia, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/E1. La Commissione aveva ritenuto all’unanimità che il candidato non avesse raggiunto la piena maturità scientifica, evidenziando la collocazione editoriale delle pubblicazioni, uno scarso apporto individuale nei lavori in collaborazione e l’assenza di una linea di ricerca prevalente.
Il ricorrente lamentava la carenza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Commissione avesse condotto una valutazione meramente formale basata sulla collocazione editoriale e non sul contenuto delle pubblicazioni. Il Ministero si costituiva sostenendo la legittimità del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente delimitato il perimetro del proprio sindacato, richiamando l’evoluzione giurisprudenziale che ammette la censura delle valutazioni tecniche solo quando non risultino rispettati i parametri tecnici di univoca lettura o gli orientamenti consolidati. L’indagine deve limitarsi all’attendibilità delle valutazioni, senza estendersi all’opportunità o al merito di scelte tecniche opinabili.
Con riferimento alla disciplina dell’abilitazione scientifica, il Collegio ha evidenziato che l’art. 6 del d.m. n. 120/2016 richiede il possesso cumulativo di tutti i requisiti previsti, inclusa la valutazione positiva sulla qualità “elevata” delle pubblicazioni, determinata dalla Commissione in base ai criteri di cui all’art. 4 del medesimo regolamento.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto il giudizio impugnato immune dai vizi denunciati. La valutazione delle pubblicazioni risultava sorretta da un’attenta disamina alla luce dei parametri regolamentari, in particolare deducendo la Commissione l’inidoneità della produzione scientifica dallo scarso apporto individuale, desunto dall’ordine dei nomi degli autori secondo la prassi accademica consolidata, e dalla collocazione editoriale non adeguata.
Il TAR ha altresì ritenuto ragionevole la valutazione negativa sotto il profilo della qualità delle pubblicazioni, considerando che la trattazione di tredici temi diversi senza approfondirne nessuno in modo verticale avesse impedito al candidato di acquisire quella chiara leadership scientifica richiesta per l’abilitazione alla prima fascia. Non essendo stato dimostrato il raggiungimento di una posizione riconosciuta a livello internazionale, il giudizio di non idoneità non è risultato irragionevole.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.