Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e disponibilità dell’azione (TAR Lazio n. 8874 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può pertanto rinunciare al ricorso o dichiarare la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione. Il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. La sopravvenuta carenza di interesse determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con possibilità di integrale compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione Attitudinale del Ministero dell’Interno, con il quale era stato escluso dal concorso per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 24 del D.M. 09.09.2022 n. 168. L’impugnazione riguardava anche gli atti, i documenti e i verbali della Commissione, nonché, ove interpretate in malam partem, le disposizioni del bando di concorso e le modalità di espletamento degli accertamenti attitudinali.

Con nota depositata il 12 marzo 2026, il ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione della controversia. Il Ministero dell’Interno si era costituito in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse presentata dal ricorrente, rilevando che il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il collegio ha richiamato il principio costante per cui il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perso ogni interesse alla decisione.

Il tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., trattandosi di una pronuncia che non richiede una valutazione nel merito delle censure sollevate avverso il giudizio di inidoneità.

Quanto alle spese di lite, la peculiarità della vicenda ha costituito giustificato motivo per disporne l’integrale compensazione tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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