Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 2364 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 è rispettato quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’Amministrazione ai fini dell’esecuzione, a nulla rilevando l’inerzia dell’ente debitore. Il ricorso congiunto di più ricorrenti fondato sul medesimo titolo esecutivo è ammissibile sotto il profilo soggettivo quando le posizioni giuridiche siano omogenee e sorrette da identica causa petendi. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta, che provvede senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Due docenti, con rapporti di lavoro a tempo determinato presso l’Amministrazione scolastica, ottengono dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1387/2024 pubblicata il 06.11.2024, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il giudice del lavoro accerta il diritto per gli anni scolastici indicati e condanna il Ministero al pagamento delle somme riconosciute, oltre interessi.
La sentenza non è impugnata e passa in giudicato in data 07.05.2025, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.. I ricorrenti notificano il titolo ai fini dell’esecuzione e diffidano l’Amministrazione, anche a mezzo PEC, senza ottenere riscontro. Decorso inutilmente il termine dilatorio, propongono ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, gli interessi e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità oggettiva. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso concreto la pretesa si fonda sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, il cui passaggio in giudicato è attestato dalla cancelleria.
Sotto il profilo soggettivo, il ricorso è proposto congiuntamente da più ricorrenti sulla base del medesimo titolo esecutivo. Le posizioni giuridiche sono omogenee e fondate su identica causa petendi, sicché l’azione congiunta è ammissibile.
Quanto al termine dilatorio, il Collegio rileva che i centoventi giorni previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 risultano rispettati, essendo stata la sentenza notificata all’Amministrazione ai fini dell’esecuzione. La verifica del termine non è subordinata alla prova di un’attività sollecitatoria ulteriore rispetto alla notificazione del titolo.
Nel merito il ricorso è fondato. Il TAR accoglie e ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento della Carta elettronica del docente spettante ai ricorrenti, nei termini stabiliti, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvede su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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