Ottemperanza per la carta docente: cessata materia del contendere per esecuzione tardiva del giudicato (TAR Lombardia n. 2885 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza volta a ottenere l’esecuzione del giudicato che riconosce il diritto alla carta docente può essere proposta al giudice amministrativo quando l’amministrazione non abbia provveduto a dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. Se, nelle more del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue tardivamente il dictum giudiziale, il ricorso deve essere dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendovi più alcuna utilità da riconoscere al ricorrente. L’esecuzione tardiva non esclude tuttavia la soccombenza virtuale dell’amministrazione, che rimane tenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a fruire dell’erogazione annua di € 500,00 prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, tramite l’emissione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Nonostante il giudicato favorevole, l’amministrazione non aveva provveduto all’accredito delle somme, determinando la ricorrente a proporre ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, al fine di ottenere l’integrale esecuzione della sentenza. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, radicato avverso l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, avente ad oggetto un diritto patrimoniale del pubblico dipendente. La peculiarità della fattispecie risiede nella circostanza che, con nota depositata pochi giorni prima dell’udienza di discussione, la ricorrente ha dichiarato che l’amministrazione aveva provveduto, sia pure tardivamente, all’accredito delle somme dovute a titolo di carta docente.
Il Tribunale ha quindi rilevato che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione, sia pure solo dopo la proposizione del ricorso. In tale evenienza, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residua alcun interesse della ricorrente alla decisione nel merito, dovendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria costituisce l’esito naturale del giudizio quando l’effetto utile richiesto dal ricorrente è stato comunque conseguito per fatto dell’amministrazione.
Quanto al regime delle spese, il Collegio ha valorizzato il dato cronologico: l’ottemperanza è intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso. Ciò comporta che la ricorrente sia stata costretta ad agire in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto, sicché l’amministrazione, pur avendo eseguito il dictum, rimane onerata delle spese del giudizio. Il Collegio ha pertanto condannato il Ministero al pagamento delle spese, liquidate in € 800,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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