Divieto prefettizio di detenzione armi e revoca vincolata del porto d’armi (TAR Lombardia n. 2639 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti adottato ai sensi dell’art. 39 del TULPS e la revoca questorile della licenza di porto d’armi sono legati da un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria: il Questore non può che revocare la licenza quale decisione amministrativa vincolata. Il giudizio di inaffidabilità è espressione di ampia discrezionalità e di finalità cautelare e preventiva, non sanzionatoria: esso prescinde da una sentenza di condanna e può fondarsi su circostanze di fatto oggettivamente valorizzabili, valutate secondo il criterio del “più probabile che non”. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai profili di illogicità o travisamento dei fatti, essendo escluso ogni intervento sostitutivo. I provvedimenti in materia di armi, per la loro natura precauzionale, sono portatori di un’esigenza di celerità che consente di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile ad uso caccia, era destinatario nel dicembre 2022 del ritiro cautelare di armi e munizioni disposto dagli ufficiali di polizia giudiziaria, nell’ambito di un procedimento penale per fatti riconducibili agli artt. 572, 615-ter e 617-bis cod. pen. Il provvedimento di ritiro veniva impugnato davanti al TAR, che dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione; la decisione era confermata in appello.

Conclusa l’indagine, la Prefettura vietava al ricorrente la detenzione di armi e la Questura revocava il porto di fucile. Il ricorrente impugnava entrambi i decreti con tre motivi, incentrati sulla presunta insussistenza dei presupposti, sul carattere consequenziale della revoca e sulla omessa comunicazione di avvio del procedimento. La domanda cautelare era respinta; la causa perveniva al merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra i due atti gravati. Sulla base del dato normativo degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS, il TAR afferma che tra il decreto prefettizio di divieto e il decreto questorile di revoca sussiste un rapporto di presupposizione: la detenzione autorizzata è presupposto necessario della licenza di porto d’armi, sicché il venir meno della prima comporta l’insussistenza dei requisiti della seconda. Dinanzi a un provvedimento ex art. 39 cit. non sospeso, il Questore compie una scelta vincolata.

Quanto al merito delle prime due doglianze, il Tribunale ribadisce l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell’affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi. Tale ampiezza deriva dall’assenza di posizioni di diritto soggettivo in materia, costituendo la detenzione e il porto d’armi eccezioni al generale divieto di circolare armati, e dalla funzione cautelare e preventiva del potere, che non è punitiva.

Ne consegue che il giudizio prognostico negativo può fondarsi su circostanze riconducibili all’interessato, anche in assenza di condanne penali. L’amministrazione può valorizzare nella loro oggettività i fatti di reato, o vicende prive di rilevanza penale, per desumerne la non completa affidabilità, secondo il criterio del “più probabile che non”. Il controllo giurisdizionale è limitato ai soli casi di illogicità o travisamento dei fatti, per non scivolare in un inammissibile sindacato sostitutivo.

Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene che la Prefettura abbia correttamente esercitato il proprio potere. Il decreto non si fonda sul dato formale del procedimento penale pendente, ma valuta gli episodi contestati: condotte di maltrattamento e accesso abusivo nel sistema informatico. La condotta materiale, pur a prescindere dalla piena fondatezza delle contestazioni, denota incapacità di autocontrollo incompatibile con il dominio richiesto ai detentori di armi. Né rilevano la cessazione della convivenza, la distanza temporale dai fatti o l’assenza di condanna: il provvedimento ha natura cautelare e non richiede la soglia probatoria dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Il Collegio menziona il sopravvenuto rinvio a giudizio, ma lo considera non decisivo.

Infine, il terzo motivo è respinto: i provvedimenti in materia di armi, per la loro natura precauzionale, sono portatori di un’esigenza di celerità che consente di ovviare alla comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese di merito e conferma della liquidazione della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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