Ottemperanza per la carta elettronica del docente: il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 77 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che condanna l’amministrazione al pagamento di somme e all’attribuzione del beneficio della carta elettronica del docente costituisce titolo esecutivo idoneo per l’avvio del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Qualora l’amministrazione non provveda a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, senza necessità di una nuova valutazione discrezionale sugli atti dovuti. La condizione di procedibilità del ricorso è integrata decorsi centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Avezzano, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di retribuzione professionale e riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per l’anno scolastico 2022/2023.
Non avendo l’amministrazione provveduto al soddisfacimento del credito, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza avanti al TAR Abruzzo, che ha accertato la notifica della sentenza al Ministero e il suo passaggio in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, verificando che la sentenza era stata notificata al Ministero presso un domicilio digitale certificato e che, alla data della notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il giudice amministrativo ha accertato che il credito, già riconosciuto con sentenza definitiva, non era stato soddisfatto dall’amministrazione, che si era costituita con una memoria di stile senza contestare la pretesa né fornire prova dell’adempimento.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza nel termine di quarantacinque giorni, mediante l’erogazione delle somme liquidate e l’assegnazione della carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, il quale, decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione, avrebbe provveduto in via sostitutiva entro ulteriori quarantacinque giorni, senza maturare alcun compenso.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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