Ottemperanza al giudicato sulle somme per il beneficio docenti (TAR Marche n. 199 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia accertato il diritto dei docenti al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato l’Amministrazione all’assegnazione delle relative somme, il giudice amministrativo, decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, dichiara l’inottemperanza ove la parte pubblica, costituitasi solo formalmente, non abbia opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con assegnazione all’Amministrazione di un termine di 30 giorni per l’esecuzione integrale del titolo, salvo le somme già corrisposte. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato Commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’adempimento. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata, non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la sola nomina del Commissario in funzione acceleratoria.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Giudice del Lavoro l’accertamento del diritto a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite con distrazione. La sentenza, regolarmente notificata, era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale.

Rilevando che il giudicato non era stato eseguito dall’Amministrazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria formale e all’udienza camerale del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo posto a fondamento dell’iniziativa. Il giudice amministrativo ha valorizzato il comportamento processuale della parte pubblica: in presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine di legge, l’Amministrazione — costituitasi solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

In vista dell’eventuale persistente inerzia, è stato nominato Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente presso il Ministero. Il Commissario assume le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’adempimento — variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti — anche avvalendosi di un funzionario delegato e della struttura organizzativa regionale.

Il Collegio ha invece rigettato la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario. Quanto alle spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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