Compensi commissari straordinari: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 5349 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa alla liquidazione del compenso del commissario straordinario di una procedura concorsuale, da definirsi ai sensi del d.m. n. 570 del 1992, appartiene alla giurisdizione ordinaria, venendo in rilievo un diritto soggettivo pieno, intangibile e non degradabile ad interesse legittimo. Non sussiste la giurisdizione amministrativa né esclusiva, non essendo l’ipotesi prevista dall’art. 133 cod. proc. amm. né da altra disposizione normativa esplicita, né generale di legittimità, non essendo in discussione l’esercizio di un potere amministrativo autoritativo. L’atto di liquidazione costituisce espressione di una discrezionalità limitata, estesa alla sola determinazione del quantum e non al profilo dell’an. L’eccezione di difetto di giurisdizione va scrutata prioritariamente rispetto alle condizioni dell’azione e alla sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Un commissario straordinario delle società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto ministeriale del 2.12.2022 di determinazione del residuo importo dei compensi spettanti ai commissari cessati dalla carica dal 1.06.2019. Con memoria del 3.02.2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, essendo intervenuto un nuovo decreto del 2.12.2025 di rideterminazione del compenso, a seguito dell’annullamento del precedente disposto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7926 del 2025. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando la sentenza delle Sezioni unite n. 36592 del 2021.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2015, secondo cui l’ordine di esame delle questioni processuali non è rimesso alle scelte delle parti: l’accertamento dei presupposti del processo, tra cui la giurisdizione, precede quello sulle condizioni dell’azione e, quindi, sulla sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia sulla giurisdizione non può che antecedere quella sull’interesse ad agire, pur se il ricorrente abbia dichiarato di non coltivare più il giudizio.
Nel merito dell’eccezione, il Collegio ha aderito all’orientamento delle Sezioni unite n. 36592 del 25.11.2021, confermato dalla propria recente giurisprudenza (TAR Lazio n. 21431 del 2025; TAR Lazio n. 4578 del 2025), secondo cui la quantificazione del compenso del commissario straordinario non rientra nelle tassative ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 cod. proc. amm., né può essere attratta nella giurisdizione generale di legittimità. Difetta, infatti, l’esercizio di un potere amministrativo autoritativo: la determinazione del compenso si risolve in una discrezionalità limitata al solo quantum, essendo l’an dovuto previsto per legge secondo criteri predeterminati.
Il discrimen tra diritto soggettivo e interesse legittimo risiede nella natura della discrezionalità che articola il procedimento: ove essa sia limitata alla sola misura di una pretesa già riconosciuta dall’ordinamento, la posizione del privato è di diritto pieno ed intangibile, tutelabile dinanzi al giudice ordinario. La circostanza che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7926 del 2025, abbia accolto il ricorso di altri commissari avverso il medesimo decreto non è decisiva, non essendo stata la questione di giurisdizione devoluta al giudice d’appello.
In accoglimento dell’eccezione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con rimessione delle parti dinanzi al giudice ordinario, salva la possibilità di riproposizione della domanda nei termini dell’art. 11, co. 2, cod. proc. amm. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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