Ottemperanza alla Carta del docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1837 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, esperibile ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti — passaggio in giudicato del titolo e inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 — e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza. Ove l’ente non provveda nel termine assegnato, il giudice nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 si applica per analogia anche alle condanne al pagamento di somme diverse da quelle ivi contemplate. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare l’importo complessivo di euro 3.000,00 mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale.

Il titolo non è stato spontaneamente eseguito. La ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza, deducendo il passaggio in giudicato della sentenza e la mancata corresponsione delle somme riconosciute.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a. Alla luce della documentazione versata in atti, ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, attestato nel fascicolo, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni e su sollecitazione della parte interessata. Il Collegio ha escluso il compenso, rilevando che, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti di merito.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T. e che ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi foriere di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono determinate avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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