Rinnovo permesso art 27 TUI e proroga nulla osta acquisibile d ufficio (TAR Marche n. 373 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro altamente specializzato di cui all’art. 27 d.lgs. n. 286/1998 presuppongono il previo nulla osta al distacco rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il diniego di rinnovo non è però legittimo quando dipende dalla sola assenza della proroga del nulla osta, mentre la prestazione lavorativa presso l’azienda distaccataria è proseguita senza soluzione di continuità e non è ancora decorso il quinquennio di durata massima del trasferimento. In tale ipotesi il nulla osta, necessario per l’intera durata del rapporto, deve essere acquisito d’ufficio dall’Amministrazione, in attuazione dei principi di leale collaborazione e di semplificazione dell’azione amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, era entrato in Italia con visto di ingresso per lavoro – casi particolari, ai sensi dell’art. 27 del T.U.I., ottenendo il permesso di soggiorno e il nulla osta al distacco verso una società estera per dodici mesi, poi prorogati per altri dodici. Il contratto originario a tempo determinato era stato convertito in contratto a tempo indeterminato, consentendo all’interessato anche il conseguimento della residenza.
Alla scadenza del titolo il ricorrente presentava domanda di rinnovo. L’Ufficio Immigrazione la respingeva rilevando che non risultava allegata la proroga del nulla osta da parte del SUI, ormai scaduto il primo già prorogato. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, che in via cautelare disponeva il rilascio di un permesso temporaneo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 40, comma 5, d.P.R. n. 394/1999, che disciplina il trasferimento temporaneo dei lavoratori altamente specializzati: la durata è legata all’effettiva esigenza dell’azienda e non può superare, incluse le proroghe, cinque anni. Al termine del trasferimento è possibile l’assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l’azienda distaccataria.
Su questa base il TAR non dubita che il rilascio e il rinnovo del titolo di soggiorno richiedano il previo nulla osta al distacco, vincolante per l’Amministrazione. Il problema, nel caso concreto, nasceva dalla mancata allegazione della proroga del nulla osta alla domanda di rinnovo.
Il Collegio ritiene tuttavia illegittimo il diniego. Il ricorrente ha sempre prestato attività lavorativa presso la stessa società distaccataria indicata nel nulla osta iniziale, risultando così rispettata la ratio della norma regolamentare, che è quella di consentire la prestazione altamente specialistica secondo le effettive necessità dell’azienda. La continuità è confermata dal contratto a tempo indeterminato stipulato con il medesimo datore di lavoro.
Il TAR sottolinea poi che, non essendo ancora decorso il quinquennio di durata massima del trasferimento, il nulla osta avrebbe potuto essere rilasciato, non emergendo ulteriori ragioni ostative.
Il passaggio decisivo è di carattere procedimentale: poiché il diniego dipendeva esclusivamente dall’assenza del nulla osta e questo era necessario per l’intera durata del rapporto, esso avrebbe dovuto essere acquisito d’ufficio, in attuazione dei principi di leale collaborazione e di semplificazione. Il ricorso è quindi accolto e l’atto annullato, con consolidamento del titolo eventualmente emesso in esecuzione dell’ordinanza cautelare o, in mancanza, con il rilascio di un permesso ora per allora. Le spese sono compensate per i profili di novità della controversia.
Nota della Redazione
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