Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Marche n. 363 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro è procedibile una volta decorso, dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata l’inosservanza del titolo, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, con assegnazione di un termine e nomina, per il caso di perdurante inerzia, di un Commissario ad acta. In presenza di inadempimento non contestato al momento del ricorso, l’Amministrazione è condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Il Fatto
Il giudice del lavoro ha riconosciuto, con sentenza, il diritto del ricorrente a fruire del beneficio economico della carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle relative somme per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. Sulla sentenza, notificata, si è formato il giudicato.
Il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del giudicato e ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale; all’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto la procedibilità del ricorso. Ha rilevato che, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, con conseguente ammissibilità dell’iniziativa.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo. La Corte ha sottolineato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, una volta accertati i presupposti di legge e il decorso del termine.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato Commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’adempimento, anche tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento secondo gli importi liquidati, con richiamo a Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025, e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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