Giudizio di ottemperanza sanitario, prova dell’adempimento e commissario ad acta (TAR Calabria n. 648 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. l’amministrazione soccombente è gravata dell’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato, secondo il principio generale già affermato dalle Sezioni Unite n. 13533/2001. In difetto di tale dimostrazione, il giudice amministrativo ordina all’ente di adottare i provvedimenti necessari all’esecuzione entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina un commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di liquidità non integrano legittima causa di impedimento all’esecuzione, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa utile a rendere possibile il pagamento.

Il Fatto

Con precedente pronuncia questo stesso Tribunale aveva accolto il ricorso proposto dai genitori di un minore, esercenti la responsabilità genitoriale, disponendo la presa in carico del minore per il trattamento terapeutico con metodologia ABA e condannando l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore dei genitori e del figlio.

La sentenza, notificata all’Azienda il 16.9.2024, non era stata appellata e risultava passata in giudicato. Ritenendo che l’ASP non avesse dato alcuna esecuzione alle statuizioni, i ricorrenti hanno adito nuovamente il TAR con ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’Azienda, regolarmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato in via preliminare che la sentenza ottemperanda era stata regolarmente notificata all’amministrazione e non era stata impugnata: la pronuncia era dunque divenuta definitiva e il relativo obbligo esecutivo era pienamente attuale.

La questione centrale attiene alla prova dell’adempimento. Su tale punto il Tribunale richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 13533/2001: l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione grava sull’amministrazione obbligata, non sul privato che deduce l’inottemperanza. Nel caso concreto l’ASP, pur ritualmente intimata, non ha fornito alcun elemento idoneo a comprovare il pagamento delle somme liquidate né la presa in carico del minore.

Da tale carenza probatoria il Collegio ha fatto discendere l’accoglimento del ricorso e l’affermazione dell’obbligo di ottemperare a quanto stabilito dalla sentenza, con assegnazione all’Azienda di un termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia per l’adozione dei provvedimenti necessari.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega, chiamato a intervenire su istanza della parte ricorrente attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza. Al commissario è affidato un mandato ampio: allocazione della somma in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, oltre al reperimento materiale delle somme. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento, dovendo l’organo porre in essere ogni iniziativa necessaria a rendere possibile il pagamento.

Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Azienda inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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