Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sull’assegnazione del bonus docenti (TAR Marche n. 485 del 11.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 è titolo idoneo a fondare il ricorso per ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, e non opposte ragioni dall’Amministrazione, il ricorso è procedibile e fondato. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato, assegna un termine per l’adempimento e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettata quando non emergono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato, con sentenza, il diritto del ricorrente, docente, a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle relative somme per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato.

Lamentando la mancata esecuzione del titolo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 9 aprile 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto esaminato la procedibilità del ricorso. Ha rilevato che, tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, con conseguente ammissibilità dell’iniziativa.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo. Il TAR ha osservato che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine, l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il ricorso è stato quindi accolto con dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario, anche mediante funzionario delegato.

È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese del giudizio, distratte a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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