Ottemperanza inammissibile se il pagamento è avvenuto prima della notifica del ricorso (TAR Lombardia n. 3931 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per carenza di interesse quando il bene della vita sotteso alla pretesa azionata sia stato conseguito dalla parte ricorrente prima della proposizione del ricorso. Non può trovare applicazione l’istituto della cessazione della materia del contendere, che presuppone il soddisfacimento della pretesa nel corso del giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., qualora l’amministrazione abbia spontaneamente eseguito il giudicato in data anteriore alla notifica del ricorso. In tal caso, al momento della instaurazione del giudizio non sussiste alcun interesse della parte ricorrente alla decisione, non potendo derivare alcun vantaggio dall’eventuale accoglimento del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 1.500,00.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, la ricorrente proponeva dinanzi al TAR Lombardia ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., al fine di ottenere l’esecuzione del dictum giudiziale. Il ricorso veniva notificato all’amministrazione in data 26 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il Ministero resistente, con nota depositata il 6 maggio 2026, aveva rappresentato e provato di aver già provveduto ad eseguire il giudicato, disponendo in data 10 dicembre 2025 l’accredito delle somme dovute a titolo di Carta del docente in favore della ricorrente, quindi in data di molto anteriore alla notifica del ricorso.
La parte ricorrente, con nota depositata il 9 luglio 2026, aveva confermato di aver ottenuto il pagamento delle somme, domandando la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il TAR ha tuttavia precisato che l’istituto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., presuppone il soddisfacimento della pretesa vantata dalla parte ricorrente “nel corso del giudizio”. Nel caso di specie, invece, il bene della vita era stato conseguito prima della instaurazione della causa, dal che deriva che, al momento della proposizione del ricorso, non sussisteva alcun interesse della ricorrente alla decisione, non potendo “ab origine” derivare alcun vantaggio dall’eventuale accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, non potendo dare atto della cessazione della materia del contendere sul mero rilievo dell’intervenuto ottenimento del bene della vita.
Quanto alle spese di giudizio, il TAR ha disposto la compensazione, non ravvisando la soccombenza virtuale dell’Amministrazione resistente, avendo essa adempiuto al comando giudiziale prima della proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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