Inottemperanza alle richieste istruttorie e rigetto dell’istanza cautelare: fumus non ravvisato (TAR Calabria n. 184 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, il provvedimento di rigetto di una SCIA non rivela carenza di motivazione se richiama il preavviso di rigetto e la successiva comunicazione con cui l’amministrazione ha esternato le ragioni ostative e assegnato un termine per adempiere. Le richieste istruttorie che trovano fondamento negli impegni assunti dal privato in una convenzione urbanistica sottoscritta con il Comune non sono illegittime. Il termine di pochi giorni per ottemperare non è irragionevole se l’amministrazione ha già anticipato i motivi del provvedimento inibitorio.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura ricettiva, presentava una SCIA per interventi edilizi, successivamente integrata con la pratica SUE. Il Comune avviava il procedimento, comunicando i motivi ostativi e chiedendo integrazioni documentali richiamando gli impegni assunti dalla società in una convenzione avente ad oggetto le modalità di demolizione di un manufatto. All’esito, il Responsabile del Procedimento adottava un provvedimento di rigetto, preceduto da un preavviso e da una richiesta di integrazione documentale.
La società impugnava gli atti, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento di rigetto, deducendo vizi di motivazione e illegittimità delle richieste istruttorie. Il Comune si costituiva in giudizio, resistendo all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in composizione monocratica, ha valutato prima facie la sussistenza del fumus boni iuris, ritenendolo carente con riferimento a tutti i motivi di ricorso.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha osservato che il provvedimento di rigetto richiama sia il preavviso di rigetto, nel quale erano elencate le ragioni ostative alla SCIA, sia la successiva comunicazione del 24.03.2026 con cui l’amministrazione aveva ritenuto inaccoglibili le osservazioni della ricorrente, assegnando un termine per trasmettere quanto richiesto. Tale circostanza è stata ritenuta idonea a dimostrare che l’amministrazione aveva comunque esternato le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni, dapprima in sede istruttoria e poi in sede provvedimentale.
Con riguardo agli altri motivi, il Tribunale ha rilevato che le richieste contestate trovavano ragionevole causa negli impegni assunti dalla società nella convenzione urbanistica sottoscritta con il Comune e richiamata nel preavviso di rigetto, avente ad oggetto le modalità di demolizione del manufatto indicato in SCIA. Il termine di tre giorni assegnato con la nota del 24.03.2026 non è stato ritenuto irragionevole, considerato che l’amministrazione aveva già anticipato le ragioni del provvedimento inibitorio.
In ragione della ritenuta carenza del fumus, il TAR ha rigettato l’istanza cautelare, condannando la società alle spese di fase liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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