Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del docente (TAR Marche n. 487 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia accertato il diritto del docente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il TAR accoglie il ricorso proposto ai sensi dell’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 quando l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza rende il ricorso procedibile. Accertata l’inottemperanza, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, con assegnazione del termine di trenta giorni, e va nominato il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata quando non sussistono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del Commissario assolve funzione acceleratoria.
Il Fatto
Il giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Macerata, aveva dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario.
Formatosi il giudicato, come da attestazione della cancelleria prodotta in giudizio, la ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del titolo e ha agito in ottemperanza per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto la procedibilità del ricorso, verificando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dello stesso fosse decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il presupposto processuale è stato dunque ritenuto integrato.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine sopra richiamato, la p.a., costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’inerzia dell’Amministrazione è stata quindi accertata.
Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato Commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico mediante ogni atto necessario, ivi comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, direttamente o tramite funzionario delegato.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario ad acta. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento degli importi liquidati, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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