Esclusione per mancato superamento prova acquaticità: verifica rigorosa necessaria (TAR Lazio n. 7607 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure concorsuali, l’esclusione di un candidato per il mancato superamento di una prova di capacità operativa può essere disposta solo a fronte di un utilizzo improprio del campo di prova che sia chiaramente e intollerabilmente volto a falsare gli esiti della prova stessa, ovvero che dimostri in maniera manifesta la scarsa preparazione del candidato. La sanzione espulsiva non può essere comminata per mere irregolarità esecutive, per le quali la lex specialis prevede penalità temporali, né per tocchi accidentali o tollerati. Spetta all’amministrazione fornire adeguata comprova che la condotta accertata integrasse una sicura manifestazione di inidoneità, anche attraverso la verifica della corrispondenza tra verbale e scheda di valutazione e delle ragioni della mancata interruzione della prova.

Il Fatto

Il ricorrente, volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, era stato ammesso con riserva alla procedura speciale di reclutamento per la qualifica di vigile del fuoco. Convocato per le prove di capacità operativa, in particolare per il Modulo 3 di valutazione dell’acquaticità, era stato escluso dalla procedura con decreto ministeriale, in quanto, secondo il verbale della Commissione, aveva utilizzato il bordo laterale superiore della piscina per sostenersi e spingersi dopo la fase di riemersione, prima di iniziare il galleggiamento prono.

Il candidato ha impugnato il provvedimento di esclusione, deducendo l’illegittimità dell’interpretazione della clausola della lex specialis che presume l’intenzionalità del tocco del bordo piscina e lamentando la contraddittorietà tra la scheda di valutazione, inizialmente compilata con esito positivo, e il verbale. Dopo la reiezione dell’istanza cautelare da parte del TAR, il Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia, riammettendo il ricorrente alla procedura e consentendogli di sostenere nuovamente la prova, risultando idoneo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le doglianze relative alla mancata verifica rigorosa dei presupposti dell’esclusione. Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il contenuto dell’Allegato C alla lex specialis, che disciplina il protocollo della prova di acquaticità, distinguendo tre tipologie di irregolarità: quelle gravi, che comportano l’interruzione della prova e il non superamento del modulo; quelle non gravi, punite con una penalità di tre secondi; e quelle tollerate, come la spinta sul fondo della piscina in fase di emersione o il tocco accidentale delle corsie.

La sentenza ha evidenziato che la sanzione dell’esclusione può essere comminata solo per un utilizzo improprio del campo di prova che sia chiaramente e intollerabilmente volto a falsare gli esiti della prova, quale indice di scarsa preparazione. A tal fine, il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui è necessaria una verifica rigorosa dei presupposti dell’esclusione, considerati gli effetti pregiudizievoli connessi al mancato superamento della prova, che comporta la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.

Applicando tali principi al caso di specie, il TAR ha rilevato che dagli atti di causa non emergeva la gravità della condotta: la Commissione non aveva interrotto immediatamente la prova, lasciando il candidato portarla a conclusione in un tempo inferiore a quello massimo; la scheda di valutazione era stata inizialmente compilata con l’indicazione “SI” alla voce “esecuzione corretta”, poi sbarrata e sostituita con motivazione sintetica e successivamente integrata; il verbale conteneva una descrizione dell’irregolarità non perfettamente coincidente con la scheda, senza motivare la mancata interruzione della prova.

Il Collegio ha concluso che l’amministrazione non aveva fornito adeguata comprova che l’esclusione fosse stata disposta per una condotta integrante una sicura manifestazione di impreparazione, tanto più che il candidato aveva successivamente superato le prove e il corso di formazione, incluse le esercitazioni di nuoto. Il ricorso è stato quindi accolto, con l’annullamento del provvedimento di esclusione, la stabilizzazione degli esiti delle prove successive e l’ordine all’amministrazione di rimuovere le riserve apposte. Le spese sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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