Carta docenti e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 953 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo, accertata la sopravvenienza del giudicato del giudice ordinario e la sua notificazione all’amministrazione, nonché il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine per l’adempimento. All’esito, ove perduri l’inerzia, nomina commissario ad acta il responsabile della struttura competente, il quale provvede all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, non costituendo l’esaurimento dei fondi causa legittima di impedimento. La domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta nella misura degli interessi legali sull’importo del giudicato, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della decisione e limite massimo del 10% del dovuto.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro una sentenza che accerta il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per tre annualità, tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, e condanna il Ministero all’erogazione del buono elettronico di complessivi € 1.500,00 e al pagamento delle spese.

Passata la sentenza in giudicato e notificata all’amministrazione per l’esecuzione, il ricorrente, decorso il termine dilatorio, agisce in ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si costituisce con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La sentenza risulta passata in giudicato.

Poiché non è allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con prova documentale conforme alle disposizioni sul p.a.t.. Nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega, il quale, decorso inutilmente il termine, pone in essere gli atti necessari entro ulteriori 60 giorni. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

Accoglie altresì la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela. Il Collegio fissa i criteri: dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione; dies ad quem dal giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario, non perdendo l’amministrazione il potere di provvedere in situazione di esercizio concorrente.

Il limite massimo è fissato nel 10% dell’importo dovuto in base al giudicato, onde evitare che la misura divenga fonte di sproporzionata locupletazione. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 8/2021 e l’Adunanza Plenaria n. 7/2019 sulla necessità del tetto e della valutazione di non manifesta iniquità della penalità. Alla liquidazione provvede il commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con riduzione del 50%, trattandosi di ricorso seriale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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