Motivazione per relationem e garanzie partecipative nell’emersione dal lavoro irregolare (TAR Marche n. 75 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, l’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego è assolto quando le ragioni della decisione siano esternate mediante il rinvio per relationem ad altro atto, purché quest’ultimo sia indicato e reso disponibile all’interessato. La legge n. 241/1990 non impone all’Amministrazione di accludere al provvedimento gli atti cui lo stesso rinvia, essendo sufficiente la loro messa a disposizione, che può avvenire anche attraverso i poteri di acquisizione istruttoria del giudice. Non sussiste violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 quando il preavviso di rigetto sia stato consegnato all’indirizzo corretto indicato nella domanda, nonostante l’irreperibilità del destinatario, e sia stato prodotto in giudizio, dovendosene presumere l’avvenuta conoscenza. L’omessa proposizione di motivi aggiunti per censurare nel merito le ragioni del diniego una volta conosciute ne conferma la manifesta infondatezza.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Ascoli Piceno ha respinto, in data 13.05.2021, l’istanza di emersione presentata in suo favore dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020. Le ragioni del diniego sono state esterne mediante il rinvio per relationem alla comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 e al parere negativo dell’Ispettorato del Lavoro.
Il ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative, per l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, e la carenza di motivazione, non essendogli stato notificato l’atto contenente le ragioni del diniego. Non avendo egli disponibilità di tali atti, il Tribunale ha disposto istruttoria con ordinanza per acquisirli.
La Motivazione della Corte
All’esito dell’adempimento istruttorio, il Tribunale accerta che il rigetto è stato decretato per la causa ostativa di cui al comma 9 dell’art. 103, per non avere il datore di lavoro proceduto, in occasione del decreto flussi 2012, all’assunzione di tre lavoratori extracomunitari per i quali aveva ottenuto il nulla-osta.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il preavviso di rigetto è stato consegnato all’indirizzo corretto del lavoratore, ossia quello indicato nella domanda di emersione, sebbene non ricevuto per irreperibilità, mentre il diniego è stato notificato a un indirizzo errato. Secondo il Collegio, anche ammesso che il procedimento notificatorio non abbia determinato l’effettiva conoscenza dell’atto, il preavviso è stato prodotto in giudizio; se ne deve pertanto presumere l’avvenuta conoscenza in capo all’interessato. Né il ricorrente ha proposto motivi aggiunti per censurare le ragioni del diniego.
Quanto al vizio di motivazione, il Tribunale richiama la costante giurisprudenza secondo cui l’obbligo è formalmente assolto quando la motivazione sia esternata mediante il richiamo ad altro atto da cui desumere le ragioni della decisione, a condizione che l’atto sia indicato e reso disponibile. La legge n. 241/1990 non obbliga ad accludere gli atti richiamati, essendo sufficiente la loro disponibilità, realizzabile tramite l’accesso o i poteri istruttori del giudice, come affermato da TAR Umbria Perugia, 2 dicembre 2022, n. 889.
Nel caso concreto, il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ritenuto decisivo, è stato riprodotto nel preavviso, a sua volta richiamato nel provvedimento finale, e versato in giudizio all’esito dell’acquisizione istruttoria. Il ricorso è pertanto respinto; consegue la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio disposta in via provvisoria, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.