Ottemperanza alla sentenza sul bonus docente e commissario ad acta (TAR Calabria n. 741 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza di condanna, non accompagnato dall’adempimento dell’amministrazione, integra l’inadempimento rilevante e giustifica l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di protratta inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente i compensi della relativa attività, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per la Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per sei anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 3.000,00 e delle spese di lite.

Il Ministero si è costituito eccependo il mancato rispetto dell’iter di accredito indicato sul sito istituzionale. La sentenza, notificata all’amministrazione tramite posta elettronica certificata, era passata in giudicato come da attestazione del 7 aprile 2025, senza che l’amministrazione vi avesse dato esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa risulta la notifica della sentenza all’amministrazione in data 20.6.2024, completa di codice fiscale e annualità, in conformità delle istruzioni rese dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. La sentenza è passata in giudicato.

Su questa base il TAR applica l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.: è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica e permane l’inadempimento della pubblica amministrazione. L’azione di ottemperanza merita pertanto accoglimento.

Il Tribunale ordina al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, che provvederà in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni.

Quanto ai compensi dell’attività commissariale, il Collegio li pone a carico dell’amministrazione inadempiente, rientrando per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, e ne afferma l’applicabilità per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando i precedenti T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 757 del 2025 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1499 del 2025.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 828,00, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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