Ottemperanza per l’accredito della Carta docente: inottemperanza se l’amministrazione non documenta l’esecuzione (TAR Lombardia n. 3104 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile quando, dopo la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, il ricorso è fondato laddove la pretesa creditoria risulti sorretta da idonea documentazione e non sia contrastata dall’amministrazione debitrice, la quale, pur costituita in giudizio, non abbia allegato né documentato l’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza passata in giudicato. In caso di perduranza dell’inottemperanza, il giudice nomina fin d’ora il commissario ad acta, individuato in un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, senza che per tale attività sia dovuto compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero all’attribuzione dell’importo di 500,00 euro per ciascun anno riconosciuto. La sentenza, notificata al Ministero in copia informatica conforme all’originale, era passata in giudicato.
Lamentando l’inadempimento dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse disposta l’esecuzione della sentenza, con nomina, ove occorra, di un commissario ad acta, oltre alla condanna del Ministero al pagamento di spese e competenze del giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che dopo la notifica della sentenza e prima della proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti è sorretta da idonea documentazione e non risulta contrastata dall’amministrazione debitrice. La circostanza che il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non abbia allegato né documentato l’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza passata in giudicato ha determinato l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di inottemperanza.
All’amministrazione è stato assegnato un termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi dovuti, detratti i pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il giudice ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, il quale assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, provvedendo entro i successivi sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese, liquidate tenendo conto della limitata attività difensiva svolta, in applicazione del criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.