Ottemperanza al giudicato sulla Carta Docente e commissario ad acta (TAR Calabria n. 744 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale, passato in giudicato e ritualmente notificato, non sia stato eseguito dall’amministrazione nel termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento. Il d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, impone all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza che abbia riconosciuto il diritto al beneficio della Carta Docente. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, ponendo a carico dell’amministrazione le spese del giudizio.

Il Fatto

Il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, con sentenza n. 757/2024 pubblicata il 16 giugno 2024, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione all’adozione degli atti necessari per consentirne il godimento tramite la Carta Docente. La sentenza è stata notificata in data 17 giugno 2024 e, come attestato dalla cancelleria il 4 marzo 2025, è passata in giudicato.

Non avendo l’amministrazione provveduto all’esecuzione, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 19 marzo 2025. Le amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’accertamento del titolo azionato. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente, così da integrare il presupposto del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm..

Il collegio rileva che è decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Tale scadenza è condizione per l’esperibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

La documentazione versata in atti e le difese delle parti comprovano che a tutt’oggi l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. Ne deriva la fondatezza del ricorso, che va accolto con declaratoria di inottemperanza a carico del Ministero e delle amministrazioni scolastiche periferiche resistenti.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe mediante messa a disposizione dell’importo dovuto entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il commissario, su istanza di parte attestante il perdurante inadempimento, provvederà entro i successivi sessanta giorni compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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