Diniego di insegna di parafarmacia annullato per difetto di motivazione (TAR Emilia-Romagna n. 972 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune nega l’autorizzazione all’esposizione dell’insegna di una parafarmacia è illegittimo per difetto di motivazione quando l’Amministrazione, dopo aver richiamato la disciplina che impone insegne di colore diverso dal verde, non contesta in modo chiaro e puntuale che l’insegna del richiedente sia effettivamente verde e si ponga in contrasto con tale disciplina. La motivazione è altresì carente quando il diniego si fondi sull’asserita incompletezza della documentazione tecnica prevista dalla disciplina regionale, senza spiegare perché quella disciplina risulti applicabile alle specifiche dimensioni dell’insegna. È irrilevante, in senso ostativo, il riferimento a una mera discrepanza dimensionale dell’elaborato grafico, trattandosi di errore materiale non idoneo a fondare il rigetto. I verbali ispettivi privi di contenuto provvedimentale e non seguiti da alcun atto sanzionatorio sono inammissibili per carenza di interesse, non essendo autonomamente lesivi.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una parafarmacia presso un centro commerciale di Bologna. Il 25.11.2021 presenta domanda di autorizzazione all’installazione di insegne d’esercizio, tenda solare e altri mezzi pubblicitari. Dopo la scadenza del termine procedimentale, il Comune notifica il preavviso di rigetto e, il 15.02.2022, il provvedimento di diniego, motivato per relationem.

La società impugna il diniego, gli atti endo-procedimentali e il verbale di constatazione della Polizia Locale dell’11.03.2022, che non aveva rilevato difformità. Con motivi aggiunti del 26.03.2025 impugna anche il verbale ispettivo dei NAS del 15.01.2025. Il Comune e l’Arma dei Carabinieri eccepiscono l’inammissibilità e contestano il merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie in via pregiudiziale le eccezioni di inammissibilità. I motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di interesse: il verbale dei NAS è meramente ricognitivo e, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, nessun atto sanzionatorio è stato adottato. Per le stesse ragioni è inammissibile l’impugnazione del verbale della Polizia Locale e degli atti endo-procedimentali, l’unico atto lesivo essendo il diniego comunale.

Nel merito, applicando il principio della ragione più liquida, il Tribunale esamina prioritariamente il quarto e il quinto motivo, di carattere sostanziale, e li ritiene fondati. Il diniego si regge su tre profili: il colore dell’insegna, la documentazione tecnica regionale e una discrepanza dimensionale nell’elaborato grafico.

Sul primo profilo, il Collegio rileva il difetto di motivazione. L’Amministrazione ha richiamato la disciplina dell’art. 5 del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, che impone insegne di colore diverso dal verde, ma non ha contestato in modo chiaro che l’insegna della ricorrente fosse effettivamente verde e in contrasto con tale norma. La difesa erariale ha depositato la comunicazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 22.01.2025, secondo cui il marchio non genera ambiguità o confusione con l’emblema della croce verde delle farmacie. Le censure sul punto risultano quindi fondate.

Sul secondo profilo, il Tribunale ravvisa un ulteriore difetto di istruttoria e di motivazione. Il riferimento alla D.G.R. 2272/2016 è generico. Poiché le dimensioni dell’insegna superavano i limiti previsti dal punto A.4.3. della deliberazione, il Comune avrebbe dovuto chiarire perché la disciplina antisismica risultasse comunque applicabile.

Il terzo argomento, relativo alla discrepanza dell’elaborato grafico, è giudicato obiettivamente strumentale: si tratta di un mero errore materiale, risultando la misura corretta dalla restante documentazione e confermata dalla Polizia Locale. Il ricorso introduttivo è pertanto parzialmente accolto e il diniego annullato, mentre i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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