Accoglienza richiedenti asilo ex art. 14 D.Lgs. n. 142/2015 e riproposizione cautelare (TAR Lombardia n. 534 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione giurisdizionale degli effetti esecutivi del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale, disposta dal giudice ordinario all’esito dell’accertamento della non applicabilità della procedura accelerata ex art. 28-bis, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 25/2008, determina il ripristino della procedura ordinaria e, conseguentemente, la sospensione ex lege del provvedimento impugnato. Tale sopravvenienza costituisce mutamento delle circostanze idoneo a fondare la riproposizione della domanda cautelare ex art. 58 c.p.a. e integra i presupposti per il riconoscimento dell’accesso al sistema di accoglienza ai sensi dell’art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 142/2015, con obbligo dell’amministrazione di attivare la misura, salva la positiva verifica degli ulteriori requisiti.

Il Fatto

I ricorrenti, cittadini stranieri, avevano presentato istanza di accoglienza presso le strutture previste dal D.Lgs. n. 142/2015 alla Prefettura di Pavia. L’amministrazione, con provvedimenti del 31.10.2025, aveva respinto le domande sulla base del rigetto della domanda di protezione internazionale, disposto dalla competente Commissione territoriale all’esito di procedura accelerata. Avverso il silenzio e i successivi dinieghi, i ricorrenti avevano proposto ricorso, chiedendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.

La domanda cautelare era stata inizialmente respinta, in quanto il diniego risultava correttamente motivato in forza del provvedimento reiettivo non sospeso giudizialmente e non suscettibile di sospensione automatica in caso di impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha rilevato che, con successivo decreto del 23.03.2026, il Tribunale ordinario – investito dell’impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale – ha accertato la non applicabilità della procedura accelerata di cui all’art. 28-bis, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 25/2008, ritenendo ripristinata la procedura ordinaria e disponendo la sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento reiettivo del 18.08.2025.

Il Collegio ha qualificato tale sopravvenienza come mutamento delle circostanze rilevante ai sensi dell’art. 58 c.p.a., norma che consente alle parti di riproporre la domanda cautelare al collegio qualora si verifichino mutamenti nelle circostanze rispetto al provvedimento cautelare già adottato.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che la disposta sospensione del provvedimento reiettivo della Commissione determini l’integrazione dei presupposti per il riconoscimento dell’accesso al sistema di accoglienza ai sensi dell’art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 142/2015. Tale norma subordina la permanenza nel sistema di accoglienza alla pendenza del procedimento di esame della domanda di protezione internazionale o alla sussistenza dei presupposti per la sua prosecuzione; la sospensione giudiziale del rigetto, ripristinando la procedura ordinaria, fa venire meno il presupposto negativo che aveva giustificato il diniego dell’accoglienza.

La pronuncia cautelare è stata pertanto accolta limitatamente al solo ricorrente per il quale era intervenuta la sospensione, con conseguente obbligo dell’amministrazione di attivare la misura di accoglienza, salva la verifica degli ulteriori requisiti, con fissazione dell’udienza di merito all’aprile 2027 e compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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