Nomina presidente corte appello: precedente disciplinare non ostativo senza motivazione (TAR Lazio n. 7963 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conferimento di incarichi direttivi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la preclusione di cui all’art. 37, comma 2, t.u. sulla dirigenza giudiziaria opera solo in presenza di condanna disciplinare alla perdita dell’anzianità o alla censura per fatti commessi nell’ultimo decennio. Una pronuncia di proscioglimento per particolare tenuità del fatto non integra alcuna causa ostativa, né impone al plenum, che ne abbia avuto consapevolezza nel corso dell’istruttoria, di esternare in motivazione le ragioni della sua non rilevanza. La motivazione del provvedimento può risultare dalla combinazione della proposta della commissione referente con le riflessioni emerse nella discussione in plenum, senza che l’eventuale integrazione successiva al concerto ministeriale integri un vizio procedimentale.
Il Fatto
Un magistrato ha impugnato la delibera con cui il Csm ha disposto la nomina di una collega a presidente della Corte d’appello di Bologna, deducendo in un articolato motivo tre profili di illegittimità: l’omessa valutazione di un precedente disciplinare della controinteressata ai sensi dell’art. 37 t.u. sulla dirigenza giudiziaria; l’erroneità del giudizio comparativo con riguardo agli indicatori specifici di cui all’art. 20 t.u.; la contestata prevalenza accordata alla candidata in riferimento agli indicatori generali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo la delibera gravata immune dai vizi denunciati.
In relazione alla censura istruttoria, la sentenza ricostruisce la portata dell’art. 37 t.u. distinguendo tra il primo comma, che impone al Csm di prendere cognizione di tutte le vicende disciplinari degli aspiranti, e il secondo comma, che introduce una preclusione al conferimento solo in caso di condanna alla perdita dell’anzianità o alla censura per fatti infradecennali. Il caso di specie non integrava alcuna preclusione, essendo la controinteressata stata prosciolta per la particolare tenuità del fatto. La Corte ha inoltre chiarito che la discussione sviluppatasi in plenum dimostrava la piena consapevolezza dell’organo, escludendo un difetto di istruttoria intesa come attività di raccolta degli elementi conoscitivi, e non come suo risultato documentale.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il TAR ha valorizzato la circostanza che la delibera del Csm è un atto collegiale, il cui contenuto può essere integrato dalle riflessioni emerse nel dibattito plenario. L’eventuale integrazione successiva al concerto del Ministro della giustizia non costituisce vizio procedimentale. La motivazione, poi, non doveva dare conto della irrilevanza del precedente disciplinare, trattandosi di elemento che la norma non impone di valutare e non qualifica come ostativo: l’obbligo di esternazione sussiste solo per gli elementi rilevanti ai fini della decisione.
Le censure relative al giudizio comparativo sono state infine ritenute infondate: la valutazione del Csm non si risolve in una somma algebrica delle esperienze, ma in un apprezzamento qualitativo delle attitudini. La lunga esperienza direttiva della controinteressata, sia pure in ufficio di primo grado, è stata legittimamente ritenuta equivalente all’esperienza in secondo grado del ricorrente. La prevalenza accordata alla candidata sugli indicatori generali è apparsa logica e non irragionevole, con la conseguenza che il ricorso andava respinto, con integrale compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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