Obbligo di ottemperanza per la Carta docente del personale di ruolo (TAR Lazio n. 8317 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo è tenuto ad accogliere il ricorso qualora l’amministrazione, ritualmente intimata, non dimostri di aver dato esecuzione al giudicato, né fornisca chiarimenti in ordine alle modalità di adempimento. L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non è sindacabile in sede di ottemperanza, configurandosi l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente alla statuizione giudiziale. Decorso infruttuosamente il termine assegnato per l’adempimento, il giudice nomina un Commissario ad acta, quale rimedio finalizzato a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. La soccombenza comporta la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente, docente di ruolo, il diritto di usufruire della Carta docente ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015, con assegnazione della medesima per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, oltre interessi e rivalutazione.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione a tale pronuncia, nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata ai fini esecutivi. Il ricorrente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione del giudicato. L’amministrazione si è costituita in giudizio solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni in merito all’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza, accertando che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era regolarmente passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione nelle forme prescritte dalla legge ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003.
Il Collegio ha altresì affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., rilevando come, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non avesse fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato, né avesse indicato le ragioni dell’eventuale impossibilità sopravvenuta.
Richiamando i principi giurisprudenziali in tema di onere della prova tra debitore e creditore (richiamata Cass. n. 13533/2001), il Tribunale ha concluso che la pretesa del ricorrente dovesse trovare accoglimento, non potendo i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario essere sindacati in sede di ottemperanza.
Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà entro i successivi 60 giorni su richiesta del ricorrente. Ha infine condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari, disponendo la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
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Nota della Redazione
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