Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1280 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario è fondato quando risultino prodotti copia asseverata della sentenza e attestazione del suo passaggio in giudicato e sia dimostrata la notifica del titolo esecutivo nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione, che non formuli deduzioni né fornisca indicazioni sull’andamento della procedura, consolida l’obbligo di conformarsi al giudicato. Il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente agisce con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, del valore di € 500,00 per ciascun anno, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994.

Poiché la pretesa è stata integralmente accolta in sede civile, l’importo da accreditare ammonta a € 3.000,00. Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore del procuratore antistatario e non formano oggetto del presente giudizio. La ricorrente chiede anche la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempienza. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia accoglie il ricorso. Sul piano formale, rileva la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato. È inoltre dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, la ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza. L’Amministrazione resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, deve essere ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza, rilasciando la carta elettronica del docente nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, con accredito della somma di € 3.000,00, maggiorata di interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria.

Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Questi provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. L’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di alcun compenso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità della controversia e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, sono equitativamente liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, in linea con Cons. Stato n. 3897 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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