Inottemperanza all’ASP e poteri sostitutivi del Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1207 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può legittimamente insediarsi e adottare i provvedimenti sostitutivi solo a fronte di una perdurante inerzia dell’amministrazione obbligata. Non integra l’ottemperanza la formale adozione di una deliberazione di liquidazione, ove essa non sia seguita da alcun pagamento effettivo e sia rivolta a un soggetto diverso dal creditore indicato nei titoli esecutivi. È coerente con i principi dell’Ad. Plen. n. 8/2021 il comportamento del Commissario che, prima di insediarsi, si limiti a interlocuzioni collaborative con le parti, senza spendita di poteri autoritativi. Nel calcolo degli interessi moratori è legittimo riferirli sino alla data dell’effettivo pagamento, restando a carico dell’amministrazione inadempiente il maggior periodo maturato.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto dal Tribunale di Milano alcuni decreti ingiuntivi nei confronti di un’azienda sanitaria provinciale. Con sentenza n. 1048/2025, depositata il 24.03.2025, il TAR adito in sede di ottemperanza aveva assegnato all’amministrazione il termine di 120 giorni per provvedere integralmente ai pagamenti, nominando per il caso di inutile decorso un Commissario ad acta.

Decorso il termine senza alcun pagamento, e a fronte di una delibera di liquidazione contestata dalla creditrice per decurtazioni e inesattezze negli interessi, il Commissario si insediava, verificava l’esatto importo e con propria determinazione disponeva il pagamento di somma complessiva, poi eseguito dall’azienda solo parzialmente e in tempi successivi. L’azienda sanitaria ha proposto reclamo avverso l’insediamento e la delibera commissariale, contestando la sussistenza dell’inerzia e il calcolo di interessi e spese legali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente le domande di nullità e di annullamento, respingendole entrambe. Il punto centrale è la verifica dei presupposti dell’insediamento commissariale. Il Commissario, pur delegato, non si era attivato subito proprio in ragione della delibera autonomamente assunta dall’azienda e finalizzata al pagamento: in quella fase egli si era limitato a interloquire con le parti, senza adottare provvedimenti in via sostitutiva.

Tale condotta è ritenuta pienamente rispettosa delle prerogative dell’amministrazione che intenda adempiere direttamente, in coerenza con i principi della Ad. Plen. del Consiglio di Stato n. 8/2021, espressamente richiamata dalla parte reclamante. Le interlocuzioni avevano però consentito di accertare che la delibera dell’azienda era stata trasmessa solo il 21 agosto 2025, quando il termine di 120 giorni assegnato con la sentenza n. 1048/2025 era ormai decorso.

Anche dopo la delibera, il Commissario si era limitato a contattare la creditrice per il celere completamento della procedura. Solo a fronte della perdurante inerzia, protratta oltre il termine ulteriore atteso dopo la richiesta di insediamento, egli ha svolto le verifiche e adottato gli atti sostitutivi necessari: l’azienda, infatti, aveva adottato un atto di liquidazione contestato ma non aveva dato corso ad alcun pagamento, neppure parziale.

Un ulteriore profilo decisivo riguarda il soggetto destinatario: la delibera aziendale disponeva la liquidazione in favore di soggetto diverso dalla creditrice indicata nei decreti ingiuntivi e nella sentenza di ottemperanza. Ne deriva che quella determinazione non si prestava, già sul piano soggettivo, a integrare la legittima esecuzione dei titoli.

Quanto agli interessi moratori, è legittima la scelta del Commissario di riferirli a un periodo maggiore rispetto a quello considerato dall’azienda, poiché maturano sino all’effettivo pagamento, avvenuto solo dopo la determinazione sostitutiva e completato con il residuo versato in data 14 ottobre 2025. Le contestazioni sulle spese legali e sulla fatturazione sono superate dalle deduzioni del Commissario: la creditrice aveva emesso le fatture e le note di credito di allineamento. Il reclamo è quindi respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda, e al Commissario delegato è liquidato il compenso richiesto, riconosciuto in relazione al valore della causa e alla complessità dell’attività espletata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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