CCNL indicato in offerta è elemento essenziale immodificabile in soccorso istruttorio (Cons. Stato n. 6819 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto collettivo che l’operatore economico indica nella domanda di partecipazione costituisce elemento essenziale dell’offerta, poiché incide direttamente sulla determinazione dei costi della manodopera. La sua sostituzione in sede di soccorso istruttorio integra una modifica sostanziale dell’offerta e non una mera regolarizzazione formale, con conseguente legittimità dell’esclusione. L’equivalenza delle tutele va verificata confrontando esclusivamente i due contratti collettivi nel loro complesso, con parametri oggettivi; non possono assumere rilievo gli impegni individuali compensativi o i trattamenti ad personam diretti a colmare le differenze. Il giudizio di non equivalenza, espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, è sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Nell’ambito di una gara europea per lavori di ammodernamento di gallerie autostradali, un consorzio stabile indicava tra le consorziate esecutrici una società che, nella domanda di partecipazione, dichiarava di applicare al proprio personale il CCNL Metalmeccanica, affermandone l’equivalenza rispetto al CCNL Edilizia previsto dalla lex specialis. Il consorzio risultava primo graduato e la stazione appaltante avviava la verifica dei requisiti e dell’offerta.
Attivato il soccorso istruttorio, la consorziata rendeva una dichiarazione di equivalenza che ammetteva gli scostamenti segnalati dal RUP e prospettava impegni aziendali compensativi, qualificandosi inoltre come mera fornitrice e impegnandosi ad applicare il CCNL Edilizia. La stazione appaltante disponeva l’esclusione del consorzio. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e il consorzio appellava.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta congiuntamente i tre motivi di appello, che ripropongono le censure di primo grado sulla pretesa natura di mera fornitrice della consorziata, sulla pertinenza del CCNL Metalmeccanica e sulla non equivalenza dei contratti. Il Collegio muove dalla constatazione che la qualificazione della società come consorziata esecutrice risultava dalla domanda di partecipazione, in contraddizione con la successiva prospettazione di mero fornitore.
La Corte rileva che la nuova qualificazione e l’impegno ad applicare il CCNL Edilizia sono stati comunicati solo in sede di chiarimenti, dopo l’attivazione del soccorso istruttorio. Tale condotta integra una modifica sostanziale dell’offerta, in violazione dei principi di immodificabilità e di chiarezza dell’offerta e della par condicio tra concorrenti. Il soccorso istruttorio consente di sanare carenze formali o meri errori materiali, ma non di rimediare a carenze sostanziali della domanda.
Sul piano normativo, il Collegio richiama l’art. 11, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, nella versione anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 209 del 2024, che riconosce all’operatore la sola alternativa tra applicare il CCNL individuato dalla stazione appaltante o un diverso contratto che assicuri tutele equivalenti, con onere di dimostrazione. L’applicazione di un contratto diverso da quello dichiarato incide sui costi della manodopera e altera i termini economici della proposta originaria.
Quanto agli impegni ad personam, la Corte ribadisce che l’equivalenza non può fondarsi su trattamenti individuali estranei alla struttura del CCNL, conformandosi ai propri precedenti Cons. Stato n. 9510 del 2025 e n. 3465 del 2026. Parimenti irrilevante è il richiamo alla modifica in riduzione della compagine esecutiva ai sensi dell’art. 68, commi 17 e 18, non ammissibile se finalizzata a eludere un requisito di gara, secondo Adunanza Plenaria n. 2 del 2022.
Il giudizio di non equivalenza dei contratti, espresso con l’ausilio di un giuslavorista, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nella specie non ravvisabili. Il richiamo al principio del risultato non è pertinente, poiché esso non può giustificare la selezione di operatori non diligenti sin dalle prime fasi della gara. L’appello è respinto e la sentenza confermata, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.