Accolto il ricorso per ottemperanza al giudicato sulla carta del docente (TAR Lombardia n. 1709 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato, ordina l’esecuzione del titolo e assegna un termine per l’adempimento, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il ricorso è fondato quando la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, con la conseguenza che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi. L’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme è subordinata al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Un docente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza con cui la Sezione Lavoro del Tribunale di Monza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata, ma l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. Il creditore propone allora ricorso per ottemperanza chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Ministero si è costituito in giudizio e, in data 11 dicembre 2025, ha depositato uno speciale ordine di pagamento per la causale della controversia. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva che, a parte il documentato pagamento delle spese legali relative al giudizio definito con la sentenza in epigrafe, il ricorso è fondato. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice precisa poi la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme richieste, così come calcolata dal creditore, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, e cioè degli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio osserva altresì che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Le Amministrazioni dello Stato, dalla notificazione del titolo esecutivo, dispongono di tale intervallo per eseguire i provvedimenti che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione del termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, degli accessori di legge maturati in seguito e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. L’Amministrazione è infine condannata alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo e distratte a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a..
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Nota della Redazione
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